Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

In caso di sospetto di infestazione il primo servizio di contatto per le aziende omologate (art. 8 cpv. 2 OSalV) rimane il SFF.

Articolo 13 capoverso 5

Attualmente gli uffici federali competenti stabiliscono le misure di lotta contro gli organismi da

quarantena non soltanto in direttive, ma anche in piani di emergenza o in aiuti all’esecuzione. Il testo dell'ordinanza è precisato in tal senso.

Articolo 14

Viene esplicitato il contenuto del piano d'azione definito in caso di infestazione da organismi da quarantena prioritari. La versione attuale si limita ad affermare che il servizio cantonale competente definisce un calendario per l'attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento stabilite. Per gestire correttamente gli eventi è imprescindibile definire l'organizzazione e le competenze a livello cantonale nonché enunciarle in un piano d'azione poiché ciò agevola l'esecuzione. L'articolo è completato in tal senso.

Articolo 16 capoverso 1

Analogamente alla strategia di eradicazione, in cui viene definita un'area delimitata costituita da un focolaio d’infestazione e da una zona cuscinetto, anche per il contenimento occorre definire un'area delimitata costituita da una zona d’infestazione e dalla rispettiva zona cuscinetto. Questo non è chiaro nella versione attuale e va precisato.

Articoli 39a capoverso 1, 42 capoverso 1 e 62 capoverso 1

Il SFF deve avere la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali per le importazioni dall'UE, per la messa in commercio all'interno della Svizzera e per lo spostamento in aree protette se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento di determinate merci (p.es. di quelle necessarie per la produzione di alimenti), sempreché si possa escludere la diffusione di organismi da quarantena. Una simile

eccezione è già prevista nell'articolo 32 OSalV per le importazioni da Stati terzi.

Articolo 61

Per le merci con obbligo di passaporto fitosanitario importate da uno Stato terzo, il SFF rilascia un passaporto fitosanitario che sostituisce il certificato fitosanitario. Se l'importatore è omologato per il rilascio di passaporti fitosanitari, il SFF può rilasciare una copia certificata conforme del certificato fitosanitario originale, visto che l'importatore stesso potrà in seguito rilasciare i passaporti fitosanitari necessari. In questo modo si evitano costi inutili per l'importatore. Questa procedura è già applicata nell'UE e viene ripresa nell’OSalV. In base alla prevista modifica del regolamento (UE) 2016/2031 (art. 94), viene recepita anche la possibilità di sostituire i certificati fitosanitari, se questi sono stati emessi in forma elettronica (nel sistema d’informazione secondo l’articolo 103 del regolamento (UE)

2016/2031).

Articolo 106 capoverso 1 lettera c

Conformemente alle disposizioni attuali, l'UFAM e l'UFAG possono delegare alcuni controlli delle aziende a organizzazioni di controllo indipendenti. La modifica proposta precisa che possono essere esternalizzati anche singoli controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario, come ad esempio quelli per le autorizzazioni eccezionali secondo gli articoli 42 e 62 OSalV, i controlli per il rilascio dei passaporti fitosanitari e quelli nelle aziende che hanno presentato una richiesta di

omologazione per il rilascio dei passaporti fitosanitari.

5.4 Ripercussioni

5.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione significativa sulle risorse finanziarie e personali della Confederazione.