Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Articoli 10 capoverso 3 e 13 capoverso 1 lettera e
Se si sospetta un'infestazione da un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente o il SFF prende misure adeguate, come la messa in quarantena, il sequestro o la valorizzazione delle merci sospettate di essere infestate.
Queste sono equivalenti alle misure che possono essere prese per eradicare un organismo da
quarantena dopo la conferma della sua presenza (art. 13 cpv. 1 lett. a-d nonché i OSalV). Le
esperienze degli scorsi anni hanno dimostrato che ci sono anche casi in cui sarebbe importante vietare la coltivazione o la piantagione di piante ospiti in una particella che potrebbe essere infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore, o che si presume sia infestata. Questa misura è necessaria, ad esempio, nei casi in cui una campionatura, anziché immediatamente (perché le piante ospiti sospettate di essere infestate sono già state rimosse dalla particella), può essere effettuata soltanto in un secondo momento.
Articoli 10 capoverso 4 e 13 capoverso 4
In caso di sospettata presenza di un organismo da quarantena (art. 10 OSalV) o se tale presenza è stata confermata (art. 13 OSalV), la competenza per le misure di prevenzione e di eradicazione è dei servizi cantonali competenti. Se il sospetto o l'infestazione riguarda invece un'azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV (cioè omologata al rilascio di passaporti fitosanitari o al trattamento e all’apposizione del marchio su legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno), attualmente la competenza è del SFF.
Esistono aziende omologate che possiedono o gestiscono altre particelle (p.es. per la produzione di verdura o frutta) che non sono toccate dall’omologazione (p.es. particelle non registrate nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario e sulle quali vengono coltivate altre specie vegetali non destinate alla piantagione e quindi senza obbligo di passaporto fitosanitario). Se un organismo da quarantena è presente su una particella di questo tipo, attualmente spetta al SFF ordinare misure, anche se, a causa della biologia del parassita, dello spettro delle piante ospiti, delle vie di diffusione, eccetera, le merci con obbligo di passaporto fitosanitario nell'azienda (o le merci trattate e provviste di un marchio conformemente all'ISPM 15) non sono toccate.
Se le merci per le quali l'azienda necessita di un’omologazione da parte del SFF (p.es. piante
destinate alla piantagione, legno con obbligo di passaporto fitosanitario e materiale da imballaggio conformemente all'ISPM 15) non sono note come ospiti dell'organismo da quarantena e si può
escludere che l'infestazione possa interessare tali merci, la competenza di ordinare misure di
prevenzione e di eradicazione è del servizio cantonale competente (non del SFF). Le particelle senza obbligo di omologazione non vengono ispezionate dal SFF, bensì dai servizi cantonali competenti nell'ambito della sorveglianza del territorio. In questo modo la competenza rimane dei servizi
cantonali, semplificando la comunicazione con le aziende interessate e consentendo un approccio uniforme.
Se il sospetto di infestazione o l'infestazione riguarda un’azienda omologata ai sensi degli articoli 76 e 89 OSalV, nei casi riportati di seguito la competenza rimane del SFF anche se la merce infestata, o presunta tale, non è toccata dall'omologazione:
a. l'azienda produce o commercia merci note per essere ospiti dell'organismo da quarantena e che sono messe in commercio come piante destinate alla piantagione (p.es. piante giovani, sementi, innesti); oppure
b. l'azienda produce o commercia merci note per essere ospiti dell'organismo da quarantena per la cui messa in commercio è necessario un passaporto fitosanitario (p.es. legno con obbligo di passaporto fitosanitario); oppure
c. l'azienda produce o commercia legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno che necessitano di un trattamento o di un marchio conformemente all’ISPM 15.