Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
5.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione significativa sulle risorse finanziarie e personali dei Cantoni. La modifica degli articoli 10 capoverso 4 e 13 capoverso 4 può comportare un maggior dispendio finanziario e in termini di personale per i servizi cantonali competenti. Tuttavia, poiché il maggior dispendio si verifica soltanto in caso di evento e un simile caso è relativamente raro, la rilevanza è da ritenersi molto bassa.
5.4.3 Economia
Nessuna ripercussione significativa sull’economia.
5.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione significativa sull’ambiente.
5.5 Rapporto con il diritto internazionale
Il commercio internazionale non è interessato dalla presente modifica dell’OSalV. Le disposizioni dell'Accordo SPS dell'OMC (Sanitary and Phytosanitary Agreement) e dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) sono tuttora adempiute.
5.6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra il 1° gennaio 2026.
5.7 Basi legali
Articoli 149 capoverso 2 e 153 della legge sull’agricoltura (RS 910.1) nonché articolo 26 capoverso 1 della legge forestale (RS 921.0).