Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
6 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140
6.1 Situazione iniziale
L'articolo 60 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) prescrive che chi pianta nuovi vigneti deve avere un'autorizzazione del Cantone. Questo obbligo mira a garantire che i vigneti per la produzione di vino siano piantati soltanto in zone adatte alla viticoltura. L'articolo 2 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (RS 916.140) stabilisce i criteri generali di cui i Cantoni devono tener conto quando autorizzano nuovi impianti. Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni. In questo contesto le due mozioni di tenore identico 21.4157 e 21.4210 «Termine per il reimpianto dei vigneti. Accordare flessibilità ai viticoltori» chiedevano al Consiglio federale di abolire il termine di dieci anni per la ricostituzione di superfici viticole.
Se la gestione di una superficie viticola è interrotta per più di dieci anni, l'autorizzazione non è più valida e la particella in questione è stralciata dal catasto viticolo. Il catasto viticolo descrive le particelle con impianti di vigneti e quelle oggetto di una ricostituzione. Conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sul vino, attualmente una superficie viticola sulla quale la vite è stata estirpata può essere ricostituita entro dieci anni. Trascorso questo periodo, è stralciata dal catasto viticolo e il proprietario deve richiedere al Cantone che gli venga rilasciata una nuova autorizzazione per l’impianto. I Cantoni tengono aggiornati i dati del catasto viticolo. Tali dati consentono, in particolare, di documentare la tracciabilità delle caratteristiche dell'uva dal luogo di produzione alla partita incantinata nonché di stabilire le rese massime tramite certificati di produzione. Nel frattempo, il Parlamento ha accolto le mozioni 21.4157 e 21.4210.
Esiste un conflitto tra il diritto federale e gran parte delle legislazioni viticole cantonali per quanto riguarda la denominazione specifica dei vini a denominazione di origine controllata. L'ordinanza sul vino prescrive l'uso della categoria di vino per esteso, mentre secondo i regolamenti viticoli della maggior parte dei Cantoni è autorizzato l’utilizzo dell'abbreviazione «DOC».
L'esecuzione del controllo della vendemmia da parte dei Cantoni è stata armonizzata in occasione della modifica del 18 ottobre 2017 dell'ordinanza sul vino. Questa armonizzazione a livello nazionale, il passaggio dal certificato di produzione cartaceo a quello in forma elettronica, tranne che in Vallese, e la registrazione informatizzata delle partite incantinate offrono ai Cantoni maggiore flessibilità nella sorveglianza sull'autocontrollo dei vinificatori e accelerano i processi. La sorveglianza non viene esercitata soltanto durante il periodo della vendemmia, ma si estende dall’incantinamento delle partite di uva fino all’allestimento della scheda delle forniture, ovvero il documento standardizzato emesso dal Cantone a conferma della chiusura dell’incantinamento presso ogni azienda per l'annata in corso.
6.2 Sintesi delle principali modifiche
Il termine di dieci anni per la ricostituzione di un vigneto è abolito. Di conseguenza occorre modificare la definizione di nuovo impianto: per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è mai stata coltivata a vite dopo il 1° gennaio 2016. Con questa data si tiene conto del periodo massimo di ricostituzione di dieci anni a contare dall’entrata in vigore della proposta per la sua abolizione.
La denominazione specifica dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» può essere sostituita dall'abbreviazione «DOC».
Il periodo di sorveglianza sull'autocontrollo dei vinificatori è aggiornato per rispecchiare la realtà. Il termine entro il quale i Cantoni devono comunicare all'Ufficio federale dell'agricoltura le loro superfici viticole è anticipato a fine agosto.