Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sul vino
6.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 Nuovi impianti
Il capoverso 1 è adeguato sulla base della modifica dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a e dell’abrogazione dell’articolo 5 capoverso 2.
Il Parlamento ha accolto le mozioni 21.4157 e 21.4210 che chiedevano l’abolizione del termine per la ricostituzione al fine di accordare maggiore flessibilità ai viticoltori. Questi potranno dunque aspettare anche più di dieci anni prima di ripiantare la vite su una superficie sulla quale era stata estirpata. A causa dell’abolizione del termine per la ricostituzione occorre modificare la definizione di nuovo impianto che, a sua volta, rispecchia quella di ricostituzione ai sensi del diritto vigente, introducendo una data per cui i nuovi impianti su superfici viticole sulle quali la vite è stata estirpata prima di tale data necessiteranno di un’autorizzazione.
Dal 1° gennaio 2016 alla data proposta per l’abolizione del termine per la ricostituzione saranno trascorsi dieci anni. Stabilendo che per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è mai stata coltivata a vite dopo il 1° gennaio 2016, tutte le superfici sulle quali la vite è stata estirpata prima del 1° gennaio 2016 e non è ancora stata ripiantata non saranno considerate nuovi impianti. Per tutte le superfici che non erano coltivate a vite prima del 1° gennaio 2016, invece, l’impianto di vigneti necessiterà di un’autorizzazione.
Articolo 3 Ricostituzione di superfici viticole
La definizione di ricostituzione comprende tre fattispecie distinte. Soltanto quella dell'estirpazione della vite e del suo reimpianto entro un termine di meno di dieci anni è interessata dall'attuazione di quanto richiesto nelle suddette mozioni accolte dal Parlamento. Il capoverso 1 lettera a, che menziona questa fattispecie, viene modificato, eliminando il termine di dieci anni. La notifica della ricostituzione (cpv. 2), necessaria per garantire l’iscrizione nel catasto viticolo, si riferisce sempre a tutte e tre le fattispecie.
Articolo 5 Superfici destinate alla produzione di vino
L'abolizione del termine di meno di dieci anni per la ricostituzione di superfici viticole (art. 3 cpv. 1 lett.
a) e la modifica della definizione di nuovo impianto (art. 2 cpv. 1) rendono obsoleto il capoverso 2.
Esso è pertanto abrogato.
Articolo 27e Denominazione specifica
Nel capoverso 2 viene introdotta l'abbreviazione «DOC». Essa può sostituire il nome della categoria «vini a denominazione di origine controllata» che deve figurare sulle etichette invece della denominazione specifica «vino». Tale modifica pone fine al conflitto tra il diritto federale e gran parte delle legislazioni viticole cantonali che finora non rispettavano questa disposizione dell'ordinanza sul vino.
Articolo 30a Sorveglianza sull’autocontrollo da parte dei Cantoni
La prima frase del capoverso 1 è modificata per tenere conto della realtà della sorveglianza da parte dei Cantoni sull'autocontrollo dei vinificatori. La sorveglianza non è limitata alla durata della vendemmia, ma si estende fino alla chiusura dell'annata in corso e all’allestimento della scheda delle forniture che corrisponde a una chiusura definitiva e alla convalida, da parte del Cantone, dell’incantinamento dell’uva per l'anno in corso.
Articolo 30b Informazioni che i Cantoni sono tenuti a trasmettere
Attualmente il termine per comunicare all'UFAG le superfici viticole è fissato a fine novembre dell'anno in corso. Il nuovo termine è anticipato a fine agosto. I Cantoni aggiornano annualmente i dati del catasto viticolo e li convalidano in modo da poter generare i certificati di produzione e inviarli ai gestori o ai proprietari nel corso del mese di agosto. Questa proposta di anticipare il termine è stata discussa e approvata all'unanimità dai commissari e dai responsabili cantonali del settore vitivinicolo.