Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sul vino

6.4 Ripercussioni

6.4.1 Confederazione

Siccome il rilascio delle autorizzazioni per l’impianto di vigneti è compito dei Cantoni, non si prevedono ripercussioni per la Confederazione. Nessuna ripercussione anche per quanto concerne le altre modifiche proposte.

6.4.2 Cantoni

I Cantoni sono tenuti ad aggiornare annualmente il catasto viticolo conformemente all’articolo 4 dell'ordinanza sul vino e applicano già il termine per la ricostituzione di superfici viticole previsto dal diritto vigente. Dovranno adattare il loro sistema alla definizione aggiornata di nuovo impianto. Viste l’abolizione del termine di ricostituzione e la nuova definizione di nuovo impianto, non occorrerà più presentare domande di autorizzazione per l'impianto di vigneti una volta scaduto il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della modifica; il dispendio dei Cantoni correlato all’esecuzione diminuirà.

6.4.3 Economia

Saranno sgravati dall'onere amministrativo che una domanda di autorizzazione per un nuovo impianto comporta i viticoltori che non hanno ripiantato la vite su superfici sulle quali è stata estirpata a partire dal 1° gennaio 2016. Si prevede che le superfici sulle quali la vite è stata estirpata a partire dal 1° gennaio 2016 saranno cedute con meno facilità, visto il plusvalore correlato all'autorizzazione a tempo indeterminato. Ciò consentirà di frenare la razionalizzazione della gestione e la ristrutturazione delle particelle.

6.4.4 Ambiente

In seguito all’abolizione del termine per la ricostituzione delle superfici viticole le autorizzazioni di impianto per le viti estirpate dopo il 1° gennaio 2016 rimarranno valide a tempo indeterminato. L'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura è un criterio stabilito all'articolo 2 dell'ordinanza sul vino di cui occorre tener conto al momento dell’autorizzazione di un nuovo impianto. Una nuova valutazione di questo criterio, che può cambiare in funzione dell’evoluzione delle condizioni locali, non sarà più possibile sulle superfici sulle quali la vite è stata estirpata dopo il 1° gennaio 2016.

6.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.

6.6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

6.7 Basi legali

Articolo 60 LAgr.