Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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7 Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon), RS 916.171
7.1 Situazione iniziale
L'omologazione dei concimi, disciplinata dall'ordinanza sui concimi (OCon)1, è un compito legale dell'UFAG. Le ordinanze relative ai concimi erano già state oggetto di una revisione totale nel quadro del Pacchetto di ordinanze agricole 2023. Con la presente modifica s’intende quindi eliminare gli errori riscontrati nel primo anno di attuazione nonché colmare una lacuna giuridica.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
Rimando al diritto europeo
La nuova ordinanza rimanda al regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. Dall’entrata in vigore della nuova ordinanza sui concimi, il regolamento in questione è stato modificato a più riprese. Il rispettivo rimando è adeguato di conseguenza.
Eccezione all’obbligo di autorizzazione per determinati concimi contenenti sottoprodotti di ori-
gine animale
La precedente legislazione sui concimi prevedeva eccezioni all’iscrizione nella lista dei concimi per determinati sottoprodotti di origine animale che, se trasformati e utilizzati correttamente, non presentano un rischio per l’ambiente, l’uomo e gli animali (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c OCon2). I sottoprodotti di origine animale interessati sono: resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero; scarti verdi con resti alimentari; uova, latte, latticini e colostro; prodotti apicoli; lana non trattata e metaboliti, quali urina e contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino.
Nell’OCon vigente i concimi contenenti sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione sono soggetti a registrazione (procedura definita per i concimi che, se utilizzati correttamente, non presentano rischi e che non sono esaminati dall’UFAG). Poiché non è stato stabilito un punto finale per i sottoprodotti di origine animale precedentemente menzionati, i concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti attualmente sono soggetti ad autorizzazione. È quindi opportuno definire un’eccezione all’obbligo di autorizzazione onde evitare un inasprimento della legislazione che, oltre a non essere pertinente, rappresenta un dispendio amministrativo per le aziende e la Confederazione.
Le disposizioni di cui all'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)3, in particolare i trattamenti che devono essere applicati ai sottoprodotti di origine animale, sono applicabili in questo contesto e pertanto garantiscono il necessario livello di sicurezza.
Etichettatura digitale
L'UE sta elaborando una normativa sull'etichettatura digitale dei concimi. Siccome la pubblicazione del rispettivo regolamento è prevista quest’autunno, per il momento tale normativa non può essere integrata nel testo. Una volta terminata la loro valutazione, le nuove disposizioni potrebbero essere riprese nell'OCon entro la fine dell'anno in vista della procedura di consultazione delle cerchie interessate.
1 RS 917.171
2 RS 917.171 del 10 gennaio 2001