Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sui concimi, OCon
Art. 20a
Si stabiliscono eccezioni all’obbligo di autorizzazione per i sottoprodotti di origine animale che, se trasformati e utilizzati correttamente, non presentano un rischio inaccettabile per l'ambiente, l'uomo o gli animali. I concimi costituiti o in parte costituiti da questi sottoprodotti di origine animale dovranno essere registrati nel registro dei prodotti se non rientrano nelle deroghe all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti definito all’articolo 17 OCon.
Le disposizioni concernenti il trattamento di questi sottoprodotti di origine animale di cui all'OSOAn sono applicabili in questo contesto e garantiscono il necessario livello di sicurezza.
Art. 31 cpv. 8
Onde evitare ostacoli tecnici al commercio, le possibilità previste dal regolamento (UE) 2024/2516 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei fertilizzanti possono essere sfruttate anche per i concimi messi in commercio in Svizzera e importati in Svizzera.
Art. 36 cpv. 2
La presente modifica esplicita che i Cantoni sono responsabili sia dei concimi messi in commercio sia di quelli importati.
Art. 39 cpv. 3, concerne soltanto la versione tedesca
Allegato 2
I testi delle categorie di materiali costituenti (CMC) 2, 6, 8, 9 e 10 sono stati riformulati affinché sia chiaro che un materiale non conforme alle disposizioni di una CMC non corrisponde ad alcuna CMC e che il concime che lo contiene è soggetto ad autorizzazione.
Al testo della CMC 11 è aggiunto il rimando al regolamento (UE) 2019/1009 per coerenza con le altre CMC. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 e dei regolamenti delegati che lo modificano si applicano anche ai sottoprodotti derivanti da rifiuti valorizzati in Svizzera come concimi.
CMC 7
La normativa precedente consentiva un'aggiunta intenzionale di microrganismi soltanto alla PFC 6(A) Biostimolante microbico delle piante e alla PFC 7 Miscela fisica di concimi. La CMC 7 è adattata affinché sia consentita l’aggiunta di microrganismi anche ad altre PFC.
Allegato 3
Le modifiche apportate a questo allegato sono unicamente di natura redazionale.
7.4 Ripercussioni
7.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte consentono in particolare di colmare una lacuna giuridica e di precisare come va attuata l'ordinanza. Non hanno un impatto significativo sulle risorse finanziarie e umane della Confederazione.
7.4.2 Cantoni
L’adeguamento dell’articolo 36 capoverso 2 non implica una revisione del sistema esistente. Al contrario, si basa su procedure e istituzioni già in essere. Le altre modifiche dell’ordinanza non hanno effetti diretti sui Cantoni.