Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sui concimi, OCon
L’integrazione dell’etichettatura digitale nell’OCon riduce gli ostacoli tecnici al commercio. Le etichette digitali dei concimi dell’UE sarebbero infatti riconosciute in Svizzera e ciò eviterebbe alle aziende elvetiche o estere di dover sviluppare etichette specifiche per il nostro Paese. L’etichettatura digitale presenta vantaggi evidenti. Può migliorare la comunicazione delle informazioni sia evitando etichette fisiche troppo dense sia consentendo agli utilizzatori di affidarsi a una serie di opzioni di lettura disponibili soltanto per i formati digitali, come i caratteri ingranditi, la ricerca automatica, la lettura ad alta voce o la traduzione in altre lingue. Inoltre, contribuisce alla transizione digitale e potrebbe consentire di ridurre i rifiuti di imballaggio. Infine, le aziende possono aggiornare le loro etichette in modo più efficiente.
7.3 Commento ai singoli articoli
Art. 2 cpv. 2 (frase introduttiva)
La nota a piè di pagina è adeguata poiché l’attuale rimando al regolamento (UE) 2019/1009 non tiene conto delle ultime modifiche di tale regolamento pertinenti per la Svizzera. Vengono riprese soltanto le modifiche pertinenti per la Svizzera. Il regolamento delegato (UE) 2024/1682, del 4 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’aggiunta di stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell’UE non viene ripreso. I concimi aziendali sono disciplinati in modo diverso, sotto forma di una categoria di materiali costituenti specifica per la Svizzera (CMC 100 Concime aziendale).
Art. 17 lett. c e d
Attualmente la deroga all’obbligo di registrazione nel registro dei prodotti prevista alla lettera c per i compost e i digestati è definita in funzione della registrazione delle forniture conformemente all’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). Secondo questa disposizione, i compost e i digestati le cui forniture sono inferiori a 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo devono essere registrate nel registro dei prodotti. Rispetto alle disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2024 (data dell’entrata in vigore della nuova OCon in seguito a una revisione totale della legislazione sui concimi), si tratta di un rafforzamento della legislazione. Le deroghe previste all’articolo 2 capoverso 2 della vecchia ordinanza sul libro dei concimi (vOLCon) si basavano sull’autorizzazione cantonale d’esercizio. Tuttavia, siccome questa autorizzazione non viene rilasciata sistematicamente in tutti i Cantoni, onde evitare che le aziende siano costrette a registrare prodotti che, secondo il quadro legale in vigore prima della revisione totale, non avrebbero dovuto esserlo, la deroga all’obbligo di registrazione nel registro dei prodotti è ora stabilita in funzione del regolamento operativo. Conformemente all’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), i detentori di impianti per i rifiuti, come ad esempio quelli di compostaggio e di fermentazione, nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti devono allestire un regolamento operativo in cui sono concretizzati in particolare i requisiti che deve soddisfare l’esercizio degli impianti. Il regolamento è sottoposto per parere all’autorità cantonale.
I substrati di coltivazione sono spesso costituiti da compost. Nella pratica gli impianti di compostaggio producono miscele specifiche destinate a un utilizzatore. In questo caso una registrazione nel registro dei prodotti valida 10 anni non è opportuna e costituisce un inutile dispendio amministrativo (lett. d). Per questo motivo e in analogia alla deroga applicabile ai compost e ai digestati, i substrati di coltivazione non soggiacciono all’obbligo di registrazione se le quantità di azoto e fosforo cedute o trasferite non superano rispettivamente 105 e 15 chilogrammi per anno civile (n. 1). I substrati di coltivazione importati in Svizzera sono prevalentemente confezionati in sacchi. Per avere una panoramica dei prodotti importati, i substrati di coltivazione forniti in sacchi devono essere registrati nel registro dei prodotti (n. 2). Tutti i concimi costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione sono registrati nel registro dei prodotti, che è il sistema utilizzato per presentare le domande di autorizzazione. I dati forniti consentono all'UFAG di valutare la sicurezza del prodotto, nonché la completezza e la qualità dei dati. Per questo motivo, le eccezioni non valgono per i substrati di coltivazione soggetti ad autorizzazione.