Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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8 Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle), RS 916.310
8.1 Situazione iniziale
Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Parlamento ha deciso di reimpostare la promozione dell’allevamento per attuare la «Strategia sull’allevamento 2030» del DEFR1, elaborata in collaborazione con esperti esterni (nuovo art. 141 della legge federale sull’agricoltura, D-LAgr; FF 2023 1527). La proposta di revisione totale dell’ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle) attua il mandato del legislatore a livello di ordinanza. La revisione totale offre inoltre la possibilità di apportare alcuni adeguamenti redazionali e di modificare la struttura dell’atto normativo. Queste modifiche di natura non materiale non sono ancora concluse con la presente versione. La nuova ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
La «Strategia sull’allevamento 2030» ha evidenziato la necessità di adeguare la promozione dell’allevamento svizzero. L’obiettivo è incentrarla sui programmi zootecnici. In linea di principio, lo scopo di un programma zootecnico è selezionare gli animali genitori per la procreazione della generazione successiva, affinché quest’ultima sia migliore di quella dei genitori relativamente alle caratteristiche zootecniche per le quali i genitori sono stati selezionati. Tali caratteristiche possono riguardare prodotti direttamente commerciabili (p.es. latte, carne), ma anche, ad esempio, la salute dell’animale. I miglioramenti genetici legati a queste caratteristiche si affermano permanentemente nella popolazione e pertanto i programmi zootecnici hanno una notevole valenza nel sistema alimentare. Per la selezione dei genitori è fondamentale che il loro potenziale genetico, cioè il loro valore genetico, sia stimato nel modo più accurato possibile. A tal fine servono caratteristiche misurate con precisione (fenotipi). Altrettanto utile, comunque, è la registrazione accurata delle relazioni di parentela tra gli animali, attraverso la tenuta del libro genealogico o la genotipizzazione. Sia la registrazione delle caratteristiche zootecniche sia la registrazione delle relazioni di parentela tra gli animali sono elementi centrali della nuova ordinanza. Alle organizzazioni di allevamento è data ampia libertà di scelta su come impostare i loro programmi zootecnici. Tuttavia, va garantito che questi tengano adeguatamente conto di determinati ambiti del sistema alimentare svizzero, segnatamente dei requisiti in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali e loro benessere (art. 141 D-LAgr).
Con l’Accordo agricolo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) (RS 0.916.026.81), all’allegato 11 è stata convenuta un’equivalenza con la legislazione europea nel settore dell’allevamento. Da allora, la legislazione svizzera sull’allevamento di animali si rifà alla normativa europea, in particolare per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, il rilascio di certificati di ascendenza nonché l’immissione in commercio di animali da allevamento e di materiale genetico. Nel 2016 l’UE ha rivisto la sua legislazione nel settore dell’allevamento nell’ottica di garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri ed evitare ostacoli al commercio di animali da allevamento e di materiale genetico. A seguito delle modifiche apportate nell’UE (Regolamento (UE) 2016/10122) si è proceduto a un riesame dell’equivalenza del diritto svizzero con quello europeo. Gli adeguamenti dell’OAlle ritenuti necessari si basano anche su questo riesame.
L’OAlle disciplina anche l’importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nel quadro dei contingenti doganali. Al momento in Parlamento è in corso il dibattito sulla nuova legislazione sulle dogane. Essa entrerà tuttavia in vigore soltanto dopo che sarà stata varata la nuova OAlle. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), dal canto suo, sta introducendo diverse novità nelle procedure di importazione nell’ambito del Programma di trasformazione
1 «Strategia sull’allevamento 2030»: https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Tierische%20Produkte%20und%20Tierzucht/Tierzucht%20und%20tiergenetische%20Ressourcen/Bericht_Strategie_Tierzucht_2030_deutsch.pdf.download.pdf/Bericht_Strategie_Tierzucht_2030_deutsch.pdf
2 Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pagg. 66-143).