Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

DaziT3, tra cui l’abolizione del permesso generale d’importazione (PGI). Per questo motivo le modifiche proposte in relazione al capitolo sulle importazioni al momento sono di natura piuttosto formale. È possibile che nel quadro di un pacchetto di ordinanze concernente il nuovo diritto sulle dogane questo capitolo debba essere adeguato alle nuove circostanze. Le modifiche sono comunque formulate in modo da tenere conto sia delle procedure previste dalle vigenti disposizioni sulle importazioni sia dei nuovi processi tecnici correlati alle nuove applicazioni informatiche di DaziT dell’UDSC e all’applicazione eKontingente dell’UFAG. Nella versione dell’OAlle qui proposta l’articolo 31 in vigore attualmente non viene ripreso poiché le eccezioni in esso contenute sono disciplinate nel diritto sulle dogane. In questo contesto anche l’articolo 46 dell’ordinanza sulle importazioni agricole prevede la possibilità, in determinate circostanze (p.es. trasloco, oggetti ereditati), di concedere deroghe all’obbligo di PGI e di autorizzare l’importazione di piccole quantità (singoli animali). In seguito alla revisione totale il vigente capitolo 8 sulle importazioni diventa il capitolo 7 nella nuova OAlle, rimanendo pressoché invariato nei contenuti.

Infine, con la presente revisione totale viene rivisto e sistemato l’ordine degli articoli dell’OAlle, profondamente intaccato dalle modifiche apportate a più riprese dall’ultima revisione totale del 2012.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Nel quadro dell’attuazione della PA22+ e della «Strategia sull’allevamento 2030» vengono apportati diversi adeguamenti al sistema di promozione dell’allevamento svizzero da parte della Confederazione.

 Le caratteristiche per le quali occorre compiere progressi nel campo della selezione rappresentano il programma zootecnico di una razza. Questo deve essere strutturato in modo da fornire un contributo al sistema alimentare svizzero, tenendo adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse,

dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere, come sancito dall’articolo 141 D-LAgr. Le organizzazioni di allevamento ricevono aiuti finanziari se i loro programmi zootecnici sono adeguatamente impostati su questi ambiti.

 Dal punto di vista tecnico sia la registrazione delle caratteristiche zootecniche sia la loro valutazione devono essere effettuate secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. La punteggiatura, come caratteristica zootecnica, o la valutazione genetica, come metodo di valutazione, ad esempio, non soddisfano più i requisiti richiesti.

 Il tipo di registrazione di ogni caratteristica zootecnica e il rispettivo aiuto finanziario sono disciplinati in modo chiaro. L’obiettivo è essere in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti nel settore dell’allevamento, cioè di escludere dalla promozione le caratteristiche «obsolete» e di includerne delle nuove (p.es. nuove caratteristiche zootecniche acquisite dalla tecnologia dei sensori e dalla digitalizzazione, cambiamenti del mercato, esigenze relative al benessere degli animali, caratteristiche per far fronte ai cambiamenti climatici).

b) Si dà seguito alla raccomandazione del rapporto «Redditività degli aiuti finanziari a organizzazioni esterne – Ufficio federale dell’agricoltura» del 25 giugno 2018, redatto dal Controllo federale delle Finanze (CDF)4, secondo cui l’allevamento di cavalli da sport non va più sostenuto mediante contributi per l’allevamento poiché contribuisce al massimo indirettamente alla produzione agricola sostenibile e alla sicurezza alimentare (art. 104a Costituzione federale, Cost.; RS 101). I contributi per la conservazione delle razze svizzere, invece, non rientrano nell’articolo 104a Cost. e quindi vanno valutati a sé. Pertanto, nel caso degli equidi, in futuro, il sostegno finanziario sarà destinato soltanto ai cavalli della razza delle Franches Montagnes.

3 Vedasi anche Programma di trasformazione DaziT (admin.ch), segnatamente Passar (admin.ch)

4 Rapporto del CDF «Redditività degli aiuti finanziari a organizzazioni esterne – Ufficio federale dell’agricoltura»: https://www.efk.admin.ch/wp-content/uploads/publikationen/berichte/wirtschaft_und_verwaltung/wirtschaft_und_landwirtschaft/17159/17159be_endgultige_fassung_v04.pdf