Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

c) Per garantire ancora l’equivalenza con il diritto europeo nel settore dell’allevamento sono necessarie diverse modifiche.

d) Al fine di migliorarne la leggibilità e viste le numerose modifiche apportate nei suoi contenuti e nella forma, la OAlle è sottoposta a revisione totale.

8.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto

Nel nuovo articolo 141 della D-LAgr si parla di misure zootecniche, di concessione di contributi per l’allevamento di animali, di contributi per la conservazione delle razze svizzere nonché di aiuti finanziari a favore di progetti di ricerca e di conservazione. Viene inoltre incluso l’utilizzo dei dati per scopi scientifici.

Articolo 2 Definizioni

Alcuni termini contenuti nell’OAlle vigente sono stralciati dall’elenco perché non sono più in uso o perché il loro significato è talmente chiaro da rendere superflua una definizione. Il presente articolo contiene le definizioni dei termini utilizzati nella nuova OAlle il cui significato non è totalmente chiaro.

Titolo prima dell’articolo 3

Nell’OAlle vigente, il termine «organizzazioni» includeva sia le organizzazioni di allevamento sia quelle per l’esecuzione di progetti di conservazione. Poiché la nuova OAlle non prevede più la possibilità di riconoscere queste ultime, il termine «organizzazioni» è sostituito più precisamente con «organizzazioni di allevamento» (cfr. commento art. 3).

Articolo 3 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento per bovini, inclusi i bufali, equidi

suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api

Nel nuovo testo d’ordinanza l’articolo 3 dell’OAlle vigente viene spostato all’articolo 14. Il nuovo articolo 3 riprende in gran parte l’articolo 5 dell’OAlle vigente. Nella rubrica vengono precisate le specie animali per le quali l’articolo è rilevante. Finora veniva fatta una distinzione tra organizzazioni di allevamento e imprese di allevamento con o senza registri per suini da allevamento ibridi, ora invece vengono elencate le specie animali. È un’aggiunta puramente formale.

Anche nel presente articolo il termine «organizzazione» viene sostituito con «organizzazione di allevamento» nei punti pertinenti. Inoltre, vengono apportati ulteriori adeguamenti linguistici formali. Ad esempio, l’ordine delle specie animali viene uniformato in tutta l’OAlle.

Il termine «popolazione zootecnica» non viene più utilizzato nella nuova OAlle e pertanto viene stralciato dal capoverso 1. Il Regolamento (UE) 2016/1012, capo II, sezione 1, articolo 4 stabilisce il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento per razze e non per popolazioni zootecniche. Di conseguenza il presente articolo viene allineato al diritto europeo in ambito zootecnico.

Viene mantenuta la condizione per il riconoscimento, secondo cui l’organizzazione deve disporre di statuti giuridicamente validi che disciplinano l’affiliazione degli allevatori (cpv. 1 lett. i). Inoltre, viene eliminata la parte «alle condizioni previste dagli statuti». In questo modo l’affiliazione di singoli membri è possibile senza essere vincolata a condizioni. Infine, la condizione relativa alla personalità giuridica (cpv. 1 lett. g) viene indicata separatamente da quella relativa alla sede in Svizzera (lett. i n. 4) poiché la personalità giuridica non può essere acquisita attraverso gli statuti.

I termini «esame funzionale» e «stima dei valori genetici» sono sostituiti rispettivamente con «registrazione delle caratteristiche zootecniche» e «valutazione delle caratteristiche zootecniche» (cpv. 1 lett. b). All’articolo 8 viene stabilito che per valutazione delle caratteristiche zootecniche s’intende sempre la stima dei valori genetici.