Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Al capoverso 1 lettera a del presente articolo, che riprende la lettera e del vigente articolo 5, non è più richiesta la tenuta di un unico libro genetico centrale al fine di allinearsi alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/1012, articolo 2, paragrafo 12.
La lettera d del capoverso 1 secondo il diritto vigente viene stralciata. Non è più possibile eseguire valutazioni genetiche anziché stime di valori genetici (cfr. commento art. 8).
In seguito alle modifiche del diritto europeo in ambito zootecnico, segnatamente in virtù del Regolamento (UE) 2016/1012, capo II, sezione 2, articolo 8, sono stati apportati i seguenti adeguamenti nella procedura di riconoscimento.
Nella normativa europea in ambito zootecnico, non sono più obbligatori gli esami funzionali e le stime di valori genetici ai fini del riconoscimento di un’organizzazione di allevamento.
Nell’OAlle vigente, invece, era obbligatorio eseguire esami funzionali e stime di valori genetici. L’OAlle nuova va pertanto armonizzata con il diritto europeo. Le organizzazioni di allevamento che non richiedono aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche hanno la possibilità di essere riconosciute esclusivamente per la tenuta del libro genealogico di una razza in modo da poter rilasciare certificati di ascendenza e/o passaporti per equidi (cpv. 1 lett. b).
Le organizzazioni di allevamento devono disporre di un regolamento per ogni razza che gestiscono contenente le informazioni richieste (cpv. 1 lett. j).
Finora, l'UFAG accettava che le organizzazioni di allevamento disponessero di vari regolamenti, in cui venivano disciplinati, ad esempio, la tenuta del libro genealogico, gli esami funzionali, le stime di valori genetici e le valutazioni genetiche. Per garantire l’equivalenza con la legislazione europea in ambito zootecnico, ciò non è più possibile. Tuttavia, com’è attualmente il caso, il regolamento può riguardare più razze, a condizione che le disposizioni in esso contenute siano esattamente le medesime per le razze in questione.
Le organizzazioni di allevamento devono indicare nel regolamento l’area geografica in cui si svolge o si svolgerà il programma zootecnico (cpv. 1 lett. j n. 2). Le organizzazioni di allevamento riconosciute che operano solo in Svizzera devono quindi indicare la Svizzera come area geografica nei loro regolamenti. Le organizzazioni di allevamento che estendono le loro attività a uno Stato membro dell’UE secondo l’articolo 10 della nuova OAlle, nel regolamento, oltre alla Svizzera, indicano lo Stato membro corrispondente come area geografica.
In virtù dell’OAlle vigente, le organizzazioni di allevamento devono già disporre di un effettivo di animali abbastanza importante della razza in questione. Viene precisato che l’effettivo di animali si riferisce a quelli da allevamento. Inoltre, devono disporre anche di un numero sufficiente di allevatori nell’area geografica in cui si svolge o si svolgerà il programma zootecnico (cap. 1 lett. c). La nuova OAlle non specifica il numero minimo di animali da allevamento e di allevatori di cui l’organizzazione di allevamento deve disporre. Esso dipende dalla situazione della razza in questione, ad esempio dalle dimensioni effettive della popolazione, dalla distribuzione geografica della razza o degli allevatori interessati, dalle dimensioni dell’azienda, eccetera. Per questo motivo l’aspetto «effettivo di animali abbastanza importante» e «numero sufficiente di allevatori» viene valutato all’atto dell’esame della domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento per la razza in questione sulla base delle condizioni quadro esistenti.
Il capoverso 2 diventa il capoverso 3 ed è allineato al testo del diritto europeo in ambito zootecnico onde precisare il motivo del rifiuto relativamente al programma zootecnico.
Per quanto riguarda la realizzazione di progetti limitati nel tempo per la conservazione delle razze svizzere, finora in virtù del capoverso 3 dell’OAlle vigente, oltre alle organizzazioni di allevamento,
l’UFAG poteva riconoscere organizzazioni per la realizzazione di progetti di conservazione. A oggi