Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sull’allevamento di animali
sono state riconosciute Pro Specie Rara, l’Associazione svizzera Amici dell’ape Mellifera (mellifera.ch) e l’Associazione degli allevatori di pollame da cortile originale (ZUN).
Le organizzazioni di allevamento sono fondamentali per l’attuazione dei risultati di un progetto di conservazione. Godono della legittimazione dal profilo zootecnico da parte dei loro membri attraverso la tenuta del libro genealogico e possono implementare i risultati in un programma zootecnico oppure apportare modifiche alla registrazione o alla valutazione delle caratteristiche zootecniche. È quindi logico che spetti alle organizzazioni di allevamento presentare domande per progetti di conservazione per le loro razze svizzere. Senza il coinvolgimento di un’organizzazione di allevamento, a lungo termine l’attuazione dei risultati di un progetto di conservazione è difficilmente possibile. Per le razze per le quali non esistono organizzazioni di allevamento riconosciute è necessario innanzitutto creare le condizioni necessarie, come allestire libri genealogici e riconoscere le organizzazioni di allevamento. Il riconoscimento delle organizzazioni per la realizzazione di progetti di conservazione viene quindi abolito dall’OAlle, stralciando di conseguenza il capoverso 3.
Articolo 4 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento con regi-
stri per suini da allevamento ibridi
L’articolo 4 dell’OAlle vigente viene spostato nel nuovo articolo 13. Il nuovo articolo 4 riprende l’articolo 6 dell’OAlle vigente. Nella rubrica e nel testo vengono apportati alcuni adeguamenti formali. Nei punti pertinenti viene altresì precisato che le imprese di allevamento e le organizzazioni di allevamento che tengono registri per suini da allevamento ibridi sono riconosciute per ogni razza o incrocio. Analogamente all’articolo 3, anche nel presente articolo viene eliminato il termine «popolazione zootecnica». Il disciplinamento delle condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento con registri per suini da allevamento ibridi in due articoli separati, il 3 e il 4, fondamentalmente non sarebbe necessario, però è stato ripreso dall’OAlle vigente. Le disposizioni all’articolo 4 riprendono ampiamente quelle dell’articolo 3. L’articolo 4 è stato adeguato in analogia all’articolo 3, rivedendone la struttura. Si sta valutando se accorpare i due articoli per la versione finale della nuova OAlle.
Articolo 5 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico
sull’origine di una razza di equidi
Il presente articolo è stato aggiunto ex novo in analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, allegato 1, parte 3, al fine di garantire l’equivalenza con il diritto europeo in ambito zootecnico. L’organizzazione di allevamento di equidi che intende richiedere il riconoscimento come organizzazione di allevamento che tiene il libro genealogico sull’origine di una determinata razza deve ora soddisfare anche i seguenti requisiti nel quadro della domanda di riconoscimento.
Deve fornire prove storiche sull’istituzione del libro genealogico sull’origine, allegandole alla domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento (lett. a).
Deve dimostrare di aver reso pubblici i principi di un eventuale rispettivo programma zootecnico per la razza in questione (lett. a).
Deve dimostrare che non esiste già un’altra organizzazione di allevamento riconosciuta in Svizzera, nell’UE o in uno Stato terzo per la medesima razza, che tiene il libro genealogico sull’origine di tale razza (lett. b). Nel caso ne esista già una, l’organizzazione richiedente può essere riconosciuta come organizzazione di allevamento, se adempie le altre condizioni per il riconoscimento, ma non le sarà riconosciuto lo stato di organizzazione di allevamento che tiene il libro genealogico sull’origine della razza in questione.
Deve dimostrare di collaborare strettamente con tutte le organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico filiale per la razza in questione e di informarle tempestivamente e in maniera trasparente in merito a modifiche dei principi (lett. c).