Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Poiché in virtù della nuova OAlle il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento in futuro sarà valido a tempo indeterminato, le organizzazioni di allevamento di equidi che attualmente sono già riconosciute e che intendono essere riconosciute come organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull’origine della razza in questione anche secondo il nuovo diritto devono dimostrare di adempiere le disposizioni dell’articolo 5 nel quadro della domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento secondo il nuovo diritto (cfr. commento art. 50).
Articolo 6 Tenuta del libro genealogico
Il presente articolo riprende l’articolo 7 dell’OAlle vigente.
Sulla base della terminologia usata nel nuovo sistema di promozione dell’allevamento, dal capoverso 1 vigente vengono stralciate, in particolare, le annotazioni nel libro genealogico sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento. In alternativa, il nuovo articolo 20 stabilisce che le organizzazioni di allevamento che ricevono aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche devono registrare informazioni aggiuntive nel libro genealogico.
La frase introduttiva del capoverso 7 è adeguata in base alla nuova condizione per il riconoscimento secondo cui va tenuto un regolamento per ogni razza. Alla lettera e del capoverso 7 viene menzionata soltanto la valutazione delle annotazioni nel libro genealogico poiché il libro genealogico comprende anche la registrazione delle caratteristiche zootecniche. Alla lettera f sono indicate le esigenze per l’iscrizione di un animale nel libro genealogico senza menzionare il diritto di riproduzione. Nel caso in cui l’animale non venga utilizzato come riproduttore è possibile regolare questo aspetto tramite le condizioni per l’iscrizione dei suoi discendenti nel libro genealogico.
Articolo 7 Registrazione delle caratteristiche zootecniche
Il presente articolo riprende l’articolo 8 dell’OAlle vigente. Sulla base della terminologia usata nel nuovo sistema di promozione dell’allevamento, il termine «esami funzionali» è sostituito con «registrazione delle caratteristiche zootecniche».
Il vigente capoverso 1 viene abrogato. L’articolo 7 disciplina la registrazione delle caratteristiche zootecniche a prescindere dagli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione di tali caratteristiche zootecniche di cui all’articolo 20. Per questo motivo all’articolo 7 le condizioni per la registrazione vengono descritte in maniera generica. Le caratteristiche registrate possono riferirsi alle prestazioni, alla salute e alla morfologia degli animali ai sensi dell’OAlle vigente; tuttavia, non vanno più disciplinate perché non vengono versati aiuti finanziari per la loro registrazione nel quadro del presente articolo.
La frase introduttiva del capoverso 2 è adeguata alla nuova condizione per il riconoscimento in base alla quale deve essere tenuto un regolamento per ogni razza. Per renderla più scorrevole, si citano le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento, tralasciando «per suini da allevamento ibridi». La parte relativa a ciò che va stabilito nei regolamenti viene adeguata sulla base della nuova terminologia sostituendo «esamini funzionali» con «registrazione delle caratteristiche zootecniche». Alcuni punti hanno potuto essere accorpati.
Articolo 8 Valutazione delle caratteristiche zootecniche
Il presente articolo riprende l’articolo 9 dell’OAlle vigente. Sulla base della terminologia usata nel nuovo sistema di promozione dell’allevamento, nel titolo «stime dei valori genetici» è sostituito con «valutazione delle caratteristiche zootecniche».
Va eseguita una stima dei valori genetici (cpv. 1). La possibilità di effettuare una valutazione genetica al posto della stima dei valori genetici è esclusa, da un lato per allinearsi al Regolamento (UE)
2016/1012, che prevede solo stime dei valori genetici per la valutazione delle caratteristiche zootecniche, dall’altro perché da anni le valutazioni genetiche non sono più in linea con le attuali conoscenze