Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

scientifiche nel settore dell’allevamento. Di conseguenza, viene stralciato anche l’articolo 10 dell’OAlle vigente in cui sono disciplinate le valutazioni genetiche.

Il capoverso 2 viene adeguato stabilendo, analogamente all’articolo 7, che la valutazione delle caratteristiche zootecniche deve essere eseguita secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

La frase introduttiva del capoverso 3 è adeguata alla nuova condizione per il riconoscimento secondo cui va tenuto un regolamento per ogni razza. Per renderla più scorrevole, si citano le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento, tralasciando «per suini da allevamento ibridi».

Articolo 9 Domanda di riconoscimento, durata e revoca del riconoscimento

Il presente articolo riprende ampiamente l’articolo 11 dell’OAlle vigente.

Al capoverso 1 vengono aggiunte le imprese di allevamento. Si tratta di una modifica formale.

In analogia alla legge tedesca del 18 gennaio 20195 sull’allevamento di animali, viene abolita la validità a tempo determinato del riconoscimento, il quale ora ha durata illimitata (cpv. 2). Viene così ridotto il dispendio amministrativo per le organizzazioni di allevamento e per l’UFAG. Questi revoca il riconoscimento se le rispettive condizioni non sono più adempiute o se non vengono più rispettati altri obblighi, ad esempio in caso di mancata notifica di modifiche di regolamenti e statuti (cpv. 5), di mancata presentazione di rapporti o di inosservanza ripetuta del termine per la presentazione dei rapporti (art. 48 cpv. 2).

Al capoverso 5 viene precisato che si devono notificare all’UFAG eventuali modifiche di regolamenti e statuti. Con ciò s’intendono le modifiche che possono influire sull’adempimento delle condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4. Si tratta di una modifica formale. In analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, capo II, sezione 2, articolo 9, le modifiche devono essere notificate all’UFAG prima di essere approvate dall’organo competente. Poiché il riconoscimento ha durata illimitata, il rendiconto annuale all’UFAG da parte delle organizzazioni di allevamento riconosciute o delle imprese di allevamento riconosciute acquisisce una valenza maggiore. Già attualmente, durante i controlli presso le organizzazioni di allevamento l’UFAG esamina tutti i documenti che costituiscono la base per il riconoscimento. Si tratta in particolare dei regolamenti e degli statuti. Questa procedura viene mantenuta. In analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, capo II, sezione 2, articolo 9, le modifiche di regolamenti e statuti sono considerate approvate dall’UFAG se entro 90 giorni quest’ultimo non si esprime altrimenti nei confronti dell’organizzazione di allevamento o dell’impresa di allevamento (cpv. 6).

Al capoverso 5 viene aggiunto «imprese di allevamento». Anche in questo caso si tratta di una modifica formale.

L’articolo 10 dell’OAlle vigente è abrogato

Vedasi il commento all’articolo 8.

Articolo 10 Estensione dell’area geografica

L’articolo riprende l’articolo 12 dell’OAlle vigente.

5 Tierzuchtgesetz vom 18. Januar 2019 (BGBl. I S. 18), zuletzt durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert