Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
Viene ripreso il testo del Regolamento (UE) 2016/1012 (p.es. capo III, art. 12). Il termine «raggio di attività territoriale» è sostituito con «area geografica». Nei punti pertinenti viene inoltre aggiunto «imprese di allevamento». Anche in questo caso si tratta di una modifica formale.
In analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, capo III, articolo 12, la procedura di presentazione della domanda è descritta in maniera più dettagliata. Com’è stato finora il caso, l’UFAG accorda all’autorità estera un termine di tre mesi per esprimere il suo parere (cpv. 2). Adesso però è stabilito che il regolamento per ogni razza deve essere inviato all’autorità estera almeno due mesi prima della prevista estensione (cpv. 3). Le organizzazioni di allevamento o le imprese di allevamento richiedenti devono fornire una traduzione del regolamento per ogni razza nella lingua richiesta dall’autorità estera, se quest’ultima la richiede (cpv. 4). L’autorità estera comunica all’UFAG tale richiesta quando questo le invia la domanda tre mesi prima dell’inizio previsto dell’estensione. L’UFAG decide se approvare o respingere la domanda, tenendo conto del parere dell’autorità estera (cpv. 5). Se quest’ultima non si pronuncia, la domanda è considerata approvata (cpv. 2).
Secondo la legislazione europea in ambito zootecnico, l’autorità del Paese in cui hanno sede le organizzazioni di allevamento o le imprese di allevamento che hanno esteso la loro area geografica è tenuta a notificare all’altra autorità ogni modifica significativa del regolamento per ogni razza (cpv. 6). Se un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento apporta modifiche significative al regolamento, l’UFAG invia il regolamento all’autorità estera dopo che le modifiche sono state approvate sia dall'UFAG (art. 9 cpv. 6) sia dall’organo competente dell’organizzazione di allevamento o dell’impresa di allevamento.
In analogia alla legislazione europea in ambito zootecnico, l’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento che ha esteso la sua area geografica è tenuta a fornire informazioni aggiornate alla competente autorità dello Stato in questione se quest’ultima lo richiede (cpv. 7).
Articolo 11 Estensione dell’area geografica di organizzazioni di allevamento o di imprese di alleva-
mento con sede nell’UE
Il presente articolo riprende l’articolo 13 dell’OAlle vigente.
In analogia all’articolo 10, il termine «raggio di attività territoriale» è sostituito con «area geografica». Nei punti pertinenti viene inoltre aggiunto «imprese di allevamento». Il capoverso 2 vigente viene eliminato in quanto non rispecchiava correttamente la prassi (non è l’UFAG ad approvare o a respingere la domanda di un’organizzazione di allevamento estera, bensì l’autorità estera in questione). Di conseguenza viene modificata anche la frase introduttiva del nuovo capoverso 2.
In analogia al Regolamento (UE) 2016/1012, vengono adeguate le possibili motivazioni per cui l’UFAG respinge una domanda di estensione dell’area geografica di un’organizzazione di allevamento estera o di un’impresa di allevamento estera (cpv. 2):
Com’è stato il caso finora, la domanda può essere respinta se in Svizzera esiste già un’organizzazione o un’impresa di allevamento riconosciuta e l’estensione ne comprometterebbe il programma zootecnico. La conservazione della razza è inserita nell’elenco degli elementi del programma zootecnico che potrebbero essere compromessi, insieme ai tratti essenziali delle caratteristiche della razza o agli obiettivi del programma zootecnico.
Il Regolamento (UE) 2016/1012 non menziona più la motivazione specifica di rifiuto nel caso delle organizzazioni di allevamento di equidi, secondo cui gli equidi della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un’organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico sull’origine della razza (cpv. 3 lett. b dell’OAlle vigente). Di conseguenza, questa motivazione di rifiuto viene eliminata dalla nuova OAlle.