Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sull’allevamento di animali
Nei punti pertinenti viene precisato che i progetti di ricerca sono limitati nel tempo. Si tratta di un adeguamento formale. Come i progetti per la conservazione delle razze svizzere, anche i progetti di ricerca devono avere un orizzonte temporale limitato. Un progetto deve comportare uno sviluppo limitato nel tempo o un ulteriore sviluppo correlato alla sua attuazione, in modo che l'effetto di questo sviluppo o ulteriore sviluppo si protragga oltre la durata del progetto, ossia che possa successivamente confluire nelle «attività di routine».
I progetti di ricerca sostenuti finanziariamente possono avere come obiettivo la conservazione delle risorse zoogenetiche o delle razze, indipendentemente dall'origine o dallo stato di minaccia delle razze. Possono anche includere la ricerca applicata in campo zootecnico non finalizzata alla conservazione delle razze o delle risorse zoogenetiche. Ad esempio, un progetto può anche includere lo sviluppo di nuovi metodi di valutazione per la stima dei valori genetici, lo sviluppo di nuove caratteristiche zootecniche o il miglioramento di altri elementi di un programma zootecnico. Anche l’articolo 141 capoverso 3 lettera c D-LAgr lo ribadisce. I progetti di ricerca possono sostenere sia misure per la conservazione delle razze svizzere sia la gestione di programmi zootecnici che prevedano la tenuta di un libro genealogico nonché la registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche. Il termine «risorse zoogenetiche», quindi, non copre più sufficientemente i possibili contenuti di un progetto di ricerca. Pertanto, il termine «progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche» è sostituito da «progetti di ricerca nel settore dell’allevamento». Questa modifica terminologica è dettata anche dal motivo seguente.
L’articolo 141 capoverso 4 D-LAgr stabilisce che il Consiglio federale può fissare requisiti suppletivi in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali o loro benessere e prevedere di conseguenza aiuti finanziari maggiori per i provvedimenti di cui all’articolo 141 capoverso 3 lettera a D-LAgr.
In futuro, pertanto, sarà possibile sostenere anche progetti di ricerca che prevedano l'ulteriore sviluppo di programmi zootecnici efficaci in almeno uno dei cinque ambiti menzionati. I progetti potranno essere incentrati, ad esempio, sull’elaborazione di nuove caratteristiche zootecniche, con l'obiettivo di farle confluire negli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche, oppure sull’intensificazione della registrazione e della valutazione delle caratteristiche zootecniche già sostenute mediante i corrispettivi aiuti finanziari. Sarà possibile sostenere anche lo sviluppo di nuovi metodi di valutazione o il miglioramento di quelli esistenti. Un progetto di ricerca nel settore dell’allevamento è sempre orientato all’applicazione e deve contemplare l’implementazione dei risultati nella pratica associata alla creazione di valore aggiunto.
In vista dell’attuazione dell’articolo 141 capoverso 4 D-LAgr a livello di ordinanza, il contributo massimo annuale per progetti di ricerca viene aumentato da 500 000 franchi a 1 milione (cpv. 1). L’aumento è compensato a livello degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche.
I possibili beneficiari degli aiuti finanziari restano gli stessi. Le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali o cantonali possono presentare domande per progetti di ricerca (cpv. 2). I progetti finalizzati a sviluppare ulteriormente programmi zootecnici efficaci in almeno uno dei cinque ambiti menzionati possono, ovviamente, essere realizzati da organizzazioni di allevamento riconosciute. Se il richiedente di un progetto di questo tipo è un istituto di una scuola universitaria federale o cantonale, l'organizzazione di allevamento che svolge il programma zootecnico in questione deve essere partner a livello di attuazione o almeno dichiarare per iscritto la sua intenzione di implementare i risultati del progetto.
Come per gli aiuti finanziari per progetti per la conservazione delle razze svizzere e per la gestione di banche genetiche nazionali, al capoverso 3 viene stabilito che gli aiuti finanziari per progetti di ricerca sono versati a un’organizzazione di allevamento riconosciuta soltanto se allo stesso tempo questa riceve anche aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (cfr. commento art. 22 cpv. 3).