Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

Vengono inoltre apportati alcuni adeguamenti formali a livello linguistico.

Titolo prima dell’articolo 34

Viene introdotto un nuovo capitolo 4 «Utilizzo di dati per scopi scientifici».

Articolo 34

Il presente articolo è stato aggiunto ex novo. Secondo l’articolo 146b D-LAgr, le organizzazioni sostenute mediante aiuti finanziari per misure zootecniche devono mettere a disposizione dati riguardanti le caratteristiche zootecniche per scopi scientifici. Il Consiglio federale disciplina il tipo, la portata e l’utilizzo dei dati.

Nell’OAlle si stabilisce che le organizzazioni di allevamento riconosciute, sostenute mediante aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (art. 18-20), per progetti di conservazione (art. 22 cpv. 1 lett. a), per la gestione di banche genetiche nazionali (art. 22 cpv. 1 lett. b) o per progetti di ricerca (art. 33), devono mettere a disposizione dati riguardanti le caratteristiche zootecniche per scopi scientifici (cpv. 1). Gli aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 poiché le organizzazioni di allevamento non sono sostenute mediante questi aiuti finanziari.

I dati devono essere messi a disposizione in forma anonimizzata, sia quelli riguardanti il singolo animale sia quelli riguardanti le aziende di allevamento interessate.

L’obbligo di mettere a disposizione i dati vige soltanto per il periodo in cui l’organizzazione di allevamento riceve uno o più contributi di cui sopra.

L’obbligo di fornire i dati presuppone una richiesta. I possibili fruitori dei dati sono altre organizzazioni di allevamento riconosciute, istituti di scuole universitarie federali e cantonali nonché Agroscope (cpv. 2). Essi presentano la loro domanda di acquisizione dei dati direttamente all’organizzazione di allevamento interessata. Se questa si rifiuta di fornire i dati l’UFAG può revocarle il diritto ad aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza.

L’unico motivo di rifiuto ammesso è il rischio di divulgazione di segreti d’affari o di fabbricazione

dell’organizzazione di allevamento interessata (cpv. 3). Se l’organizzazione di allevamento nega la fornitura dei dati sebbene non vi sia alcun rischio di divulgazione, l’UFAG può revocarle il diritto agli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche, per progetti di conservazione, per la gestione di banche genetiche nazionali o per progetti di ricerca.

L’organizzazione di allevamento che deve fornire i dati può richiedere un’indennità per le spese per la fornitura dei dati (cpv. 5). Questa deve basarsi sui costi effettivi generati dall’allestimento dei dati senza superarli. Vanno tenuti presenti gli aiuti finanziari della Confederazione per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche. Laddove possibile e opportuno, i dati per scopi scientifici vanno forniti gratuitamente.

Titolo prima dell’articolo 35

Il capitolo 6 dell’OAlle vigente diventa il capitolo 5.

Articolo 35

Il presente articolo riprende l’articolo 25a dell’OAlle vigente e rimane pressoché invariato. Viene aggiornato il rimando alla LAgr perché la base legale dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino nel D-LAgr è disciplinata all’articolo 121.

Titolo prima dell’articolo 36