Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 11 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero
obblighi derivanti dalla Convenzione dell’ONU contro la tortura6 (UNCAT) secondo il diritto vigente7. Il compito del diritto penale è quello di tutelare interessi legali che sono di particolare importanza per la pacifica convivenza sociale, non di inviare un segnale politico8.
Parimenti, i problemi di delimitazione con altri reati comportano il rischio di ridondanze e ambiguità, che a loro volta potrebbero risultare in incertezze giuridiche9. Non vi sono indizi che in Svizzera sussistano lacune nella repressione della tortura tali da giustificare una nuova norma penale10. Infine, alcuni temono che l’introduzione di una fattispecie della tortura possa far aumentare il carico lavorativo e i costi per le autorità di perseguimento penale11.
3.2 Varianti, proposte di modifica e altre osservazioni a livello di contenuto
Nonostante la loro opposizione di massima, in caso di attuazione del progetto diversi partecipanti hanno espresso preferenze per le varianti presentate, avanzato proposte di modifica e formulato osservazioni di massima sull’impostazione materiale di una fattispecie della tortura.
Per quanto riguarda le varianti presentate, 2 Cantoni in linea di massima contrari e un partito prediligono la variante 1 adducendo, tra le altre cose, la sua conformità con gli obblighi di diritto internazionale secondo l’UNCAT12. In questo contesto, un Cantone chiede la collocazione sistematica nel titolo diciottesimo del Codice penale13 (CP) tra i reati contro i doveri d’ufficio e professionali14.
Tre Cantoni e un’organizzazione preferiscono la variante 215 adducendo l’insorgere di possibili problemi di delimitazione in caso di restrizioni a singoli gruppi di persone e la mancanza di oggettività nella distinzione tra autorità od organizzazioni politiche e organizzazioni mafiose o privati.
Per quanto riguarda la competenza in materia di perseguimento penale, un Cantone sostiene una competenza della Confederazione in relazione alla pertinente collocazione nel titolo dodicesimobiso dodicesimotertra i crimini di diritto internazionale16, in quanto essa dispone di conoscenze specialistiche ed esperienza in materia. Un altro Cantone ritiene logica, per la variante 2, la collocazione nel titolo primo tra i reati contro la vita e l’integrità della persona17.
In relazione al comportamento punibile, 2 partecipanti indicano che l’uso legittimo della forza da parte dello Stato non può in nessun caso ricadere sotto la fattispecie della tortura18. Secondo altri partecipanti, il reato proposto nel progetto preliminare è formulato in modo troppo vago, per cui è da temere che in sede di applicazione i giudici debbano assumere la funzione
6 RS 0.105
7 AR, BL, BE, FR, GE, GL, GR, JU, NW, SH, CMP, TI, ZH.
8 AR, GL, GR, CDDGP, NE, NW, OW, SH, CMP, SZ, TI, FSFP, ZG.
9 GL, GR, NW, OW, SH, CMP, TG, UR, FSFP, ZH.
10 AI, AR, SH, CMP.
11 BL.
12 GR, JU, UDC.
13 RS 311.0
14 GR.
15 AG, BE, CCPCS, OW.
16 BE.
17 OW.
18 CCPCS, BE.