Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 11 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero

approva la collocazione tra i reati contro la vita e l’integrità della persona47. Quattro organizzazioni sostengono l’imprescrittibilità della norma penale, un’organizzazione è contraria48. Tre organizzazioni chiedono di prevedere l’esclusione dell’immunità relativa49. Un partito e 3 organizzazioni approvano l’applicabilità dell’«universalità limitata»50. In assenza di una base di diritto internazionale, il TPF è contrario a un principio dell’universalità che vada oltre quello aut dedere aut iudicare, in quanto potrebbe violare la sovranità di altri Stati.

Per quanto riguarda l’impostazione della fattispecie, il Ministero pubblico della Confederazione esprime la seguente critica: il progetto preliminare si basa sul testo dell’UNCAT e pertanto il suo campo di applicazione è più ristretto di quello degli articoli 264a capoverso 1 lettera f e 264c capoverso 1 lettera c CP, che puniscono la tortura anche come crimine contro l’umanità e crimine di guerra. Occorre evitare che diversi articoli del CP contengano definizioni della tortura divergenti51. Anche il TPF critica una definizione della tortura nel CP che si scosta da quelle esistenti. Un altro partecipante propone di sostituire la formulazione «grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica», contenuta anche nelle disposizioni summenzionate, con «dolore o sofferenze acute» («grosse Schmerzen oder Leiden»), in sintonia con l’UNCAT52.

Un partito e 2 organizzazioni propongono di introdurre un’aggravante per gli atti commessi su larga scala53. Inoltre, un’organizzazione è favorevole a integrare una fattispecie della tortura con una fattispecie di trattamento degradante54. Un’altra organizzazione propone di introdurre una fattispecie penale supplementare volta a punire gli atti preparatori punibili che evidenzino l’intenzione di commettere un atto di tortura55.

Un Cantone, 2 partiti e 2 organizzazioni approvano l’intenzione specifica dell’autore o della cerchia di autori56. A loro avviso, è proprio questa intenzione che contraddistingue la natura della tortura e costituisce la differenza determinante rispetto ad altri reati. Questa precisazione garantisce inoltre il rispetto del principio di determinatezza nonché la chiarezza e la comprensibilità della disposizione57. Un’organizzazione raccomanda di inserire nella fattispecie soggettiva anche l’intenzione discriminatoria sancita nell’UNCAT58.

Sei organizzazioni sono contrarie a inserire nella nuova fattispecie l’intenzione specifica dell’autore o della cerchia di autori perché crea una differenza rispetto ai reati di tortura previsti nel CP59 e rende la disposizione proposta più restrittiva del diritto internazionale, che cita

47 ACAT, Amnesty International, apt, TPF, PEV, Freikirchen.ch, LU, PS, UNIBE, UNIGE, VS.

48 ACAT, TPF, CIG-CH, OMCT, TRIAL.

49 ACAT, CIG-CH, TRIAL.

50 PEV, Freikirchen.ch, OMCT, Ordre des avocats GE.

51 Il parere si limita a questa osservazione qualitativa; il MPC non si esprime né a favore né contro l’introduzione di una fattispecie della tortura.

52 PARAT; l’elemento della fattispecie «grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica» è criticato anche da alcuni partecipanti contrari al progetto preliminare, v. sopra.

53 ACAT, PEV, TRIAL.

54 PARAT.

55 ACAT.

56 PEV, Freikirchen.ch, PS, UNIBE, VS.

57 Freikirchen.ch, UNIBE.

58 UNIBE; indirettamente anche OMCT; cfr. art. 1 par. 1 UNCAT.

59 Art. 264a cpv. 1 lett. f e art. 264c cpv. 1 lett. c CP.