Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 11 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero
del legislatore19. Ad esempio, non è sufficientemente chiaro quale soglia debba essere superata perché sussista un atto di tortura20. D’altro canto, la fattispecie non è coerente: alcuni partecipanti criticano che solo le lesioni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale sarebbero considerate tortura mentre quelle che non raggiungono questa soglia non potrebbero costituire tortura21. Parimenti, l’elenco di intenzioni specifiche è esaustivo, contrariamente all’articolo 1 UNCAT, ed esclude torture commesse per motivi sadistici22. Infine, vari partecipanti ritengono troppo miti le pene previste; chiedono di adeguarle ai reati di tortura nel titolo
dodicesimobis23.
4 Pareri favorevoli
4.1 Argomenti
Quattro Cantoni24, 5 partiti25, 12 organizzazioni26 e un privato approvano il progetto preliminare volto a introdurre una fattispecie della tortura nel diritto penale svizzero, essenzialmente per i motivi seguenti.
Sul piano politico, diversi partecipanti rimandano all’impegno svizzero per i diritti umani e la lotta alla tortura, al guadagno in termini di credibilità nel contesto internazionale e alla necessità di un’armonizzazione tra la politica interna e quella estera27. L’introduzione di una fattispecie della tortura è fondamentale, da un lato, per la coerenza e la conformità dell’ordinamento giuridico svizzero e, dall’altro, per preservare la reputazione della Svizzera a livello internazionale28. Alcuni partecipanti ritengono che l’introduzione di una fattispecie di questo tipo permetterebbe alla Svizzera di adempiere i suoi obblighi derivanti dall’UNCAT2930. Vari partecipanti sottolineano anche la lotta all’impunità, proprio alla luce di una possibile giurisdizione universale31.
In relazione alla legittimazione penale a favore dell'introduzione del reato di tortura vengono avanzati diversi argomenti: il rispetto della dignità umana quale bene giuridico dell’ordinamento giuridico svizzero32, la protezione delle vittime33, l’invio di un segnale nonché un effetto deterrente e preventivo34. Il legislatore può valutare adeguatamente il grado di illiceità di una violazione tanto grave dei diritti umani soltanto introducendo una norma penale specifica35. I
19 FR, GL, GR, JU, NW, CMP, TI.
20 CCPCS.
21 AR, GL, GR, JU, NW, SH, CMP, TI, FSFP.
22 GE.
23 AR, FR, GL, GR, JU, SH, CMP, TI.
24 BS, LU, VD, VS.
25 PEV, PLR, pvl, PES, PS.
26 ACAT, Amnesty International, apt, TPF, Freikirchen.ch, CIG-CH, OMCT, Ordre des Avocats GE, PARAT, TRIAL, UNIBE, UNIGE.
27 Amnesty International, PEV, PLR, Freikirchen.ch, PES, CIG-CH, PS, UNIBE, VS.
28 apt, PLR, PES, LU.
29 RS 0.105
30 PLR, pvl, PES, PS, UNIBE, UNIGE, VS.
31 Amnesty International, apt, PES, CIG-CH, OMCT, TRIAL.
32 PEV, PLR, PARAT.
33 Amnesty International, PES, VS, OMCT.
34 apt, PEV, PLR, Freikirchen.ch, pvl, PES, TRIAL.
35 CIG-CH, LU, VS, UNIBE.