Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione: La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero
sostenitori si attendono anche che il progetto preliminare crei un quadro giuridico che permetta un’assistenza giudiziaria in materia penale più ampia possibile36.
Alcuni partecipanti ritengono che il progetto apporti chiarezza e certezza giuridica in materia37. Atti che stravolgono completamente obblighi statali di astenersi e di protezione devono essere designati esplicitamente come tortura e non essere sussunti sotto fattispecie generali38. Infatti non tutti gli atti di tortura possono essere sussunti sotto fattispecie generali del CP, per cui risulta una lacuna legale39. Inoltre, il Tribunale penale federale (TPF) ritiene vantaggioso, sul piano dell’economia procedurale, integrare il diritto penale fondamentale con una fattispecie specifica della tortura, così da evitare di valutare e giudicare gli atti di tortura in base a una combinazione di altre fattispecie del diritto penale fondamentale.
4.2 Varianti, proposte di modifica e altre osservazioni a livello di contenuto
I sostenitori del progetto hanno espresso le seguenti preferenze riguardo alle varianti di fattispecie presentate, avanzato proposte di modifica e formulato osservazioni di massima sull’impostazione materiale di una fattispecie della tortura.
Due Cantoni, 3 partiti e 2 organizzazioni approvano la variante 1, in particolare perché è più conforme agli impegni internazionali derivanti dall’UNCAT e perché l’elemento centrale, ossia l’abuso del monopolio statale o parastatale dell’uso della forza, è fondamentale per il particolare grado di illiceità di una fattispecie della tortura40. Uno di questi partiti e le 2 organizzazioni propongono di includere esplicitamente anche i privati che assumono compiti statali nonché i membri di un’organizzazione criminale o terroristica41.
Due Cantoni, 2 partiti, 10 organizzazioni e un privato sostengono la variante 2, in particolare perché contempla una più ampia cerchia di autori, consente di trattare in maniera uniforme tutti i casi di tortura, rafforza la protezione delle vittime e garantisce una maggiore conformità con i reati di tortura previsti nel CP42. Inoltre, la variante 2 corrisponde alla nozione di tortura ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo43. Un partecipante propone inoltre di considerare la variante 1 una fattispecie qualificata comportante un inasprimento della pena se gli autori sono membri di un’autorità statale o parastatale in senso stretto o se si tratta di un privato che svolge compiti pubblici44.
Invocando le conoscenze specialistiche della autorità federali, la maggioranza dei partecipanti approva una competenza della Confederazione, in particolare nel caso di reati commessi all’estero45. Soltanto un'organizzazione sostiene la competenza cantonale nel perseguimento penale46. La maggioranza dei partecipanti favorevoli al progetto preliminare
36 apt, PLR, CIG-CH, Ordre des Avocats GE.
37 PEV, Freikirchen.ch.
38 LU.
39 VS, TRIAL.
40 BS, PEV, Freikirchen.ch, PLR, pvl, LU, UNIBE; mentre TRIAL ha sostenuto la variante 2, il suo parere include proposte dettagliate di modifica nel caso in cui la Commissione optasse per la variante 1.
41 PEV, Freikirchen.ch, UNIBE.
42 ACAT, Amnesty International, apt, TPF, PES, CIG-CH, OMCT, Ordre des avocats GE, PS, TRIAL, UNIGE, VD, VS.
43 Ordre des avocats GE.
44 CIG-CH, TRIAL.
45 ACAT, Amnesty International, CIG-CH, LU, OMCT, PARAT, TRIAL, UNIBE.
46 UNIGE.