Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
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sono auspicabili un maggiore coordinamento e un’armonizzazione delle politiche can- tonali52.
Sulla base dell’articolo 4 CDPD, il capoverso 3 prevede l’obbligo di coinvolgere le per- sone interessate e le organizzazioni che difendono i loro diritti nelle decisioni che le riguardano. Concretamente, le persone e le organizzazioni interessate devono essere coinvolte in modo adeguato, ad esempio negli organi di Confederazione e Cantoni re- sponsabili a livello strategico e operativo o nelle organizzazioni di diritto privato che svolgono compiti nel settore della disabilità su mandato delle autorità.
Il capoverso 4 impone regolari aggiornamenti tra Confederazione e Cantoni, da un lato, e una collaborazione intercantonale, dall’altro. Lo scopo di questo coordinamento è conseguire e controllare gli obiettivi della legge. Si tratta di disporre di una base di lavoro comune per raggiungere l’inclusione e la vita indipendente delle persone inte- ressate. Concretamente, tutte le prestazioni individuali e istituzionali devono essere concepite in modo coerente, per evitare lacune o inutili sovrapposizioni.
Art. 12 Piani d’azione cantonali
Il capoverso 1 introduce l’obbligo per i Cantoni di adottare piani d’azione per promuo- vere la vita indipendente e l’inclusione delle persone interessate negli ambiti dell’allog- gio e del lavoro. La disposizione è tesa a garantire un’attuazione coordinata degli obiet- tivi dell’avamprogetto (art. 3) e il rispetto dei principi delle misure di promozione dell’au- tonomia abitativa (art. 5).
Il capoverso 4 conferisce all’UFPD un ruolo di monitoraggio e valutazione. Questo mec- canismo deve permettere di assicurare un’applicazione coerente a livello nazionale e favorire il dialogo tra i Cantoni.
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
La presente disposizione prevede l’abrogazione della legge federale del 6 otto- bre 200653 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi.
Art. 14
Al capoverso 1 è riportata l’usuale clausola referendaria: la legge federale sottostà a referendum facoltativo se il Parlamento decide di adottare il controprogetto.
Poiché la proposta del Consiglio federale costituisce un controprogetto indiretto all’ini- ziativa per l’inclusione, al capoverso 2 è introdotta una clausola di collegamento. Anche se persegue lo stesso obiettivo dell’iniziativa, ovvero promuovere l’inclusione delle per-
52 CDOS, Raccomandazioni sulle prestazioni ambulatoriali della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali sull’offerta cantonale in materia di prestazioni ambulatoriali per le persone con disabilità e sulla presa a carico intercantonale dei costi, 8 novembre 2024, disponibile in tedesco e francese su www.sodk.ch > Dokumentation > Empfehlungen
53 RU 2007 6049