Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

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Potrebbero inoltre essere richiesti altri dati necessari per valutare meglio l’efficienza e la qualità della fornitura delle prestazioni. Questi includono le statistiche sulle presta- zioni fornite, l’illustrazione dei processi di rilievo e informazioni sulla produttività dei collaboratori, compresi i tempi e le spese di viaggio. Questi dati complementari permet- teranno all’AI di effettuare una valutazione fondata della fornitura di prestazioni e di garantire un uso efficiente delle risorse impiegate. L’esatta configurazione degli obbli- ghi di dichiarazione verrà precisata nell’ordinanza, mantenendo l’equilibrio tra la fattibi- lità a livello amministrativo e l’obiettivo di permettere una valutazione dei costi.

Art. 21sexies(nuovo)

Prezzi più bassi per l’acquisto di mezzi ausiliari possono essere ottenuti tramite sconti basati sul volume di vendita. Più mezzi ausiliari un fornitore di prestazioni fattura a un’assicurazione sociale, maggiore è lo sconto che deve accordare a quest’ultima. La concessione di sconti in funzione del volume di vendita è l’uso corrente sul mercato. Attualmente l’AI non ha alcuna informazione sull’entità di tali sconti e non sa nemmeno se i fornitori di prestazioni ne facciano usufruire l’AI. Con la disposizione proposta, i fornitori di prestazioni per i mezzi ausiliari saranno tenuti a ripercuotere gli sconti diretti o indiretti che hanno ottenuto. Una disposizione analoga è già prevista attualmente nell’AI, all’articolo 27biscapoverso 2 LAI, per i provvedimenti sanitari.

La posizione negoziale degli enti finanziatori nei negoziati tariffali dipende in misura essenziale dalla loro conoscenza del mercato, per esempio dalle informazioni a loro disposizione sugli sconti di cui beneficiano i principali intermediari a quel momento e sulla ripartizione delle quote di mercato in Svizzera. A seconda della parte del settore dei mezzi ausiliari, queste informazioni possono essere difficili da reperire, soprattutto laddove manca un servizio di consulenza indipendente come la FSCMA. Per l’AI è pertanto fondamentale avere la certezza di usufruire degli sconti accordati.

Questo nuovo articolo, che corrisponde fondamentalmente all’articolo 56 LAMal rela- tivo al controllo dell’economicità delle prestazioni, concretizza i criteri dell’efficacia, ap- propriatezza ed economicità (art. 1a e 21 cpv. 3 LAI) applicabili ai fornitori di presta- zioni. L’economicità può essere verificata grazie ai principi di presentazione dei conti stabiliti nella convenzione tariffale e ai requisiti previsti per la fatturazione secondo l’ar- ticolo 27terLAI.

Capoversi 1 e 2: se il fornitore di prestazioni ottiene da un suo fornitore sconti e/o prezzi di favore su prestazioni o materiali, sarà tenuto a farne usufruire l’AI. Potrà dunque fatturare all’AI soltanto il prezzo che ha effettivamente pagato al suo fornitore e non sarà autorizzato a trattenere tali vantaggi e a realizzare un utile. Se l’AI constata che il fornitore di prestazioni non ha ripercosso uno sconto conformemente all’articolo 21quin- quiescapoverso 1 LAI, in virtù del capoverso 2 potrà esigerne la restituzione.

Art. 42quatercpv. 2

L’articolo 42quatercapoverso 2 LAI delega al Consiglio federale la competenza di stabi- lire le condizioni alle quali le persone maggiorenni con una capacità limitata di eserci- tare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l’assistenza. In virtù di questa dispo- sizione, il Consiglio federale ha stabilito nell’articolo 39b OAI condizioni supplementari.