Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine
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di cui all’articolo 21quatercapoverso 1 lettere a–c LAI (art. 21quatercpv. 2 LAI). L’obiettivo del vigente articolo 21quaterè di permettere all’AI di concludere convenzioni con tutti gli attori del mercato o di ripartire la commessa tra più fornitori, al fine di garantire l’ap- provvigionamento di mezzi ausiliari57. Non è previsto un valore minimo delle acquisi- zioni per la procedura di aggiudicazione secondo l’articolo 21quaterLAI. Inoltre sono ap- plicabili in via sussidiaria le disposizioni della LAPub sull’aggiudicazione.
Nell’ambito del rimborso dei mezzi ausiliari da parte dell’AI, in futuro si dovrà ricorrere maggiormente alle procedure di aggiudicazione al fine di favorire la riduzione dei prezzi. Occorre pertanto sopprimere la condizione dell’ultima ratio per lo svolgimento di pro- cedure di aggiudicazione. Affinché in futuro le procedure di aggiudicazione siano equi- parate agli altri strumenti di rimborso, l’articolo 21quatercapoverso 2 LAI deve essere abrogato.
Art. 21quinquies(nuovo)
Nell’ambito degli acquisti pubblici, l’OAPub contempla all’articolo 24 una disposizione sulla verifica del prezzo. In virtù della medesima, in caso di assenza di concorrenza l’Amministrazione può esigere dall’offerente di esaminare il calcolo del prezzo. Ad oggi non esiste una possibilità analoga per la conclusione di convenzioni tariffali. Contraria- mente al mercato dei beni di consumo di uso quotidiano, il mercato dei mezzi ausiliari è caratterizzato da una scarsa concorrenza. Ciò è probabilmente dovuto anche al fatto che gli assicurati non devono farsi carico dei costi dei prodotti di cui necessitano, dato che essi sono assunti in gran parte dall’AI. Gli assicurati hanno quindi una bassa sen- sibilità ai prezzi. Per esperienza, in Svizzera i prezzi dei prodotti sanitari sono più alti che all’estero e questo vale anche per i mezzi ausiliari. Nel quadro dei negoziati tariffali si propone pertanto di accordare all’UFAS il diritto di consultare tutti i documenti di rilievo per quanto concerne il calcolo dei prezzi. In questo modo l’AI avrà accesso a tutte le informazioni necessarie relative alle condizioni di acquisto e ai calcoli dei forni- tori di prestazioni. Poiché nelle trattative in vista della conclusione di convenzioni tarif- fali l’UFAS si fa spesso rappresentare dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), anche quest’ultima dovrà avere il diritto di consultazione. Grazie alla conside- razione di queste informazioni, sarà probabilmente possibile ottenere prezzi più bassi per l’acquisto di mezzi ausiliari.
Nell’ambito della modifica delle disposizioni di ordinanza si prevede di precisare quali informazioni dovranno essere fornite dalle imprese all’AI. Un punto cruciale sarà la pre- sentazione della contabilità analitica aziendale, che dovrebbe creare una base traspa- rente per la fissazione del prezzo. Inoltre dovrà essere visibile anche lo schema interno per il calcolo della tariffa oraria, affinché l’AI possa verificare la composizione delle spese fatturate. È anche previsto che le imprese debbano dichiarare i prezzi netti di acquisto dei prodotti che rivendono all’AI, previa deduzione di tutti gli sconti che hanno ottenuto.
57 FF 2010 1603, in particolare 1679; Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1–27bis IVG), Berna 2014