Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili. I contributi d’investimento proposti nel presente progetto per l’acquisizione di veicoli elettrici rientrano nel concetto di aiuti finanziari. Esiste dunque un nesso con le prescrizioni corrispondenti della LSu.
6.6.1 Importanza del sostegno finanziario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti
Il trasporto di merci su strada, in particolare il traffico pesante assoggettato alla TTPCP, è responsabile di gran parte delle emissioni di CO2 della Svizzera. Una flotta interamente formata da veicoli a zero emissioni di CO2 contribuirebbe in misura determinante alla decarbonizzazione del settore. Il progetto prevede la concessione di contributi d’investimento per l’acquisizione di veicoli elettrici. Tale incentivo ha lo scopo di accelerare la diffusione dei veicoli a zero emissioni sul mercato e ridurre nel medio periodo i costi esterni causati dalle emissioni di CO2.
6.6.2 Gestione materiale e finanziaria dei sussidi
I contributi d’investimento sono finanziati con la quota dei proventi netti della TTPCP (art. 19 LTTP) assegnata alla Confederazione, nella misura in cui sono disponibili risorse finanziarie sufficienti secondo l’articolo 19 capoverso 2bisLTTP.
Il Consiglio federale richiede i mezzi necessari al Parlamento nell’ambito del preventivo e del piano finanziario. Il Parlamento decide il finanziamento dei contributi d’investimento mediante crediti d’impegno pluriennali.
L’articolo 3 della legge federale concernente la promozione dell’acquisto di veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica del traffico merci prevede esclusivamente la possibilità di contributi d’investimento, lasciando margine d’azione alla Confederazione in tema di politica finanziaria.
Con l’articolo 4 e seguenti della legge viene controllato che l’utilizzo delle risorse sia quello previsto dal legislatore e un utilizzo diverso è sottoposto a una pena. Vengono create le disposizioni penali e attribuite alle autorità le competenze necessarie a tal fine.
Le disposizioni della LSu sono applicabili in via sussidiaria.
6.6.3 Procedura di concessione dei contributi
I contributi d’investimento sono concessi al detentore una tantum per ogni veicolo, sotto forma di contributi a fondo perso. Il Consiglio federale disciplina la procedura e i requisiti per l’assegnazione dei contributi a livello di ordinanza.
6.6.4 Durata limitata e struttura regressiva degli aiuti
La possibilità di concedere contributi d’investimento è temporalmente limitata e da intendersi nel senso di un finanziamento iniziale. L’ammontare dei contributi d’investimento è abbinato al sistema di sconti e dipende direttamente dalla diffusione dei veicoli elettrici sul mercato (v. n. 3.1.4.2). Come le tariffe ridotte nell’ambito del