Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

avanti nella giusta direzione. Privilegiando a tempo determinato i veicoli elettrici rispetto a quelli con motore a combustione, l’ulteriore sviluppo della TTPCP contribuirà al rinnovo del parco di autocarri. Le imprese di trasporto avranno infatti un interesse a investire nei veicoli elettrici, così da pagare una tassa inferiore. La riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti contribuirà di conseguenza a tener fede agli impegni assunti dalla Svizzera con l’adozione dell’Accordo di Parigi sul clima.

In base alla Convenzione dell’UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (CLRTAP) e in particolare come parte contraente del protocollo di Göteborg, la Svizzera ha anche assunto una serie di impegni internazionali. Inoltre è membro della Coalizione per il clima e l’aria pulita, che promuove l’azione a favore delle forzanti climatiche a breve durata di vita. Motivando le imprese di trasporto a investire nei veicoli elettrici, il progetto contribuirà alla riduzione di queste forzanti.

Nesso tra il sistema di sconti e gli sviluppi europei e compatibilità con l’ATT

Il sistema di sconti progettato vale per i detentori di veicoli sia svizzeri che provenienti dall’UE e ne è stata accertata la compatibilità con il principio di non discriminazione sancito nell’ATT, secondo il quale è vietata ogni discriminazione (diretta o indiretta) in base alla nazionalità del trasportatore, al luogo di immatricolazione del veicolo o all’origine e/o alla destinazione del trasporto (art. 1, par. 3, 32, 38, par. 1, e 52, par. 1, ATT) (v. n. 2.2.1).

Il sistema di sconti dev’essere analizzato anche dal punto di vista dell’articolo 38, paragrafo 6, ATT, nel quale è stabilito che non possono essere concessi, direttamente o indirettamente, aiuti di Stato alle imprese, in particolare quelle di trasporto, che subiscono conseguenze economiche legate ai costi di trasporto a causa delle tariffe previste. Il sistema di sconti potrebbe essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 6, ATT, ossia un provvedimento che mira ad attenuare le conseguenze economiche derivanti alle imprese di trasporto dall’aumento dei costi di trasporto associato all’adeguamento della TTPCP. Al riguardo, nulla cambia il fatto che il sistema di sconti sarà accessibile a tutti i detentori di veicoli elettrici e non è quindi prevista alcuna agevolazione selettiva di singole persone soggette alla tassa. È lecito ritenere che il divieto di aiuti di Stato valga in linea di principio senza eccezioni96. Nell’ambito dei chiarimenti in corso con l’UE, la Svizzera si è informata in merito a come siano da intendersi gli aiuti di Stato dell’UE ai fini dell’articolo 38, paragrafo 6, ATT e in che modo il sistema di sconti debba essere valutato sotto tale aspetto (v. n. 2.2.2). In tale contesto, in sede di Comitato misto sui trasporti terrestri del 20 giugno 2023, la Svizzera ha chiesto all’UE di esprimersi in merito all’interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 6, ATT nel quadro del presente progetto.

Il servizio competente della Commissione europea ha quindi replicato che il sistema di sconti non è da intendersi come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 6, ATT e ha ritenuto che l’articolo 38, paragrafo 6, ATT debba essere letto in combinato disposto con l’articolo 37 e l’articolo 38, paragrafo 1, ATT. Tali articoli stabiliscono che le parti contraenti, in linea con gli obiettivi dell’ATT, nell’ambito

96 FF 1999 5092, in particolare 5231