Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

delle loro competenze e secondo le loro rispettive procedure, si prefiggono di introdurre progressivamente sistemi di tariffazione. Questi servono a imputare ai veicoli circolanti su strada come anche agli altri modi di trasporto i costi cui danno origine (art. 37) e devono basarsi sui principi enunciati nell’articolo 32 ATT, in particolare la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza (art. 38, par. 1). Il sistema di sconti non ha né l’obiettivo né l’effetto di favorire determinate imprese di trasporto o determinati produttori di veicoli. Piuttosto, la tariffa ridotta rappresenta un nuovo sistema di tassazione applicabile a tutte le imprese di trasporto e a tutti i detentori di veicoli che utilizzano veicoli a zero emissioni omologati in Svizzera o negli Stati membri dell’UE.

Tenuto conto di tutti questi elementi, l’introduzione di un sistema di tariffazione particolare per i veicoli a zero emissioni non è da considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 6, ATT e dunque vietato a norma di tale Accordo.

Nesso tra i contributi d’investimento e gli sviluppi europei e compatibilità con l’ATT

I detentori di veicoli esteri non possono beneficiare dei contributi d’investimento per i veicoli elettrici. In tal senso, questo provvedimento rappresenterebbe una discriminazione sulla base della provenienza del detentore di veicoli (art. 1, par. 3, 32, 38, par. 1, e 52, par. 1, ATT). A onor del vero va tuttavia detto che neanche i detentori di veicoli svizzeri beneficiano dei contributi d’investimento per l’acquisto di veicoli elettrici che sono già oggi analogamente corrisposti in diversi Paesi dell’UE.

Sulla base della volontà del Consiglio federale di configurare i contributi d’investimento come possibile integrazione del sistema di sconti, solo i detentori di veicoli svizzeri possono scegliere tra usufruire del sistema di sconti e ricevere contributi d’investimento. Tale possibilità non sarebbe invece offerta ai detentori di veicoli dell’UE. Affinché la mancanza di scelta per i detentori di veicoli dell’UE non rappresenti una discriminazione ai sensi dell’ATT, i contributi d’investimento dovrebbero essere configurati in modo che essi, nel loro effetto economico e nella loro lucratività, non si differenzino dalle tariffe ridotte del sistema di sconti. La mancanza di scelta non deve quindi comportare sostanziali svantaggi per i detentori di veicoli dell’UE.

Poiché il sistema di sconti sarebbe applicabile a tutti i veicoli svizzeri ed europei, i servizi della Commissione europea ritengono che un simile provvedimento rispetterebbe meglio il principio di non discriminazione sancito nell’ATT e comporterebbe ostacoli alla concorrenza meno gravosi rispetto alle misure di promozione sotto forma di contributi d’investimento per l’acquisto di veicoli a zero emissioni. L’UE ritiene tuttavia che anche un sistema di contributi d’investimento a integrazione di un sistema di sconti e rispetti le condizioni illustrate sarebbe sostanzialmente compatibile con l’ATT (v. n. 2.2.1).

Secondo il servizio competente dell’UE, in base al principio sopra illustrato in relazione al sistema di sconti, neppure i contributi d’investimento sono da intendersi come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 6, ATT.

Nesso tra l’introduzione di una nuova categoria «non soggetta a una norma EURO» per i veicoli elettrici e gli sviluppi europei e compatibilità con l’ATT