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Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 13 pagine

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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 marzo 20078 sull’attribuzione di organi

Art. 38 Delega di compiti a Swisstransplant

1I compiti del servizio nazionale di attribuzione di cui agli articoli 10a capoverso 1 e 19 capoverso 2 della legge sui trapianti e all’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 ottobre 20179 sul trapianto incrociato tra vivi sono delegati alla Fondazione nazio- nale svizzera per il dono e il trapianto di organi (Swisstransplant).

2A tale scopo, l’UFSP conclude con Swisstransplant una convenzione generalmente limitata a quattro anni. Essa disciplina in particolare le prestazioni da fornire e la ri- munerazione da parte della Confederazione.

2. Ordinanza del 20 settembre 201310 sulla ricerca umana

Aggiungere dopo il titolo del capitolo 4

Art. 40a Stretti congiunti e persona di fiducia

1Sono considerate stretti congiunti secondo l’articolo 36 capoversi 2–3bisLRUm:

a. il coniuge, il partner registrato o il convivente;

b. i figli;

c. i genitori, i fratelli e le sorelle;

d. i nonni e i nipoti;

e. altre persone prossime alla persona deceduta.

2È autorizzata a decidere secondo l’articolo 36 capoverso 3bisLRUm la persona che era più prossima alla persona deceduta e ha compiuto 16 anni. Per determinare chi era più prossimo alla persona deceduta vanno interpellati gli stretti congiunti.

3Se non vi sono indizi contrari, gli stretti congiunti nell’ordine di cui al capoverso 1 sono considerati i più prossimi alla persona deceduta nella misura in cui abbiano man- tenuto un legame personale regolare con la stessa fino alla sua morte.

8 RS 810.212.4

9 RS 810.212.3

10 RS 810.301