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Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 13 pagine

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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani «%ASFF_YYYY_ID»

4Se vi sono più persone autorizzate a decidere sull’utilizzazione del corpo della per- sona deceduta o di sue parti per la ricerca, l’utilizzazione è ammessa se tutte vi hanno acconsentito.

5Se la persona deceduta ha designato nelle direttive del paziente o nel mandato pre- cauzionale una persona con diritto di rappresentanza (art. 378 cpv. 1 n. 1 Codice ci- vile11) senza designare anche una persona di fiducia ai sensi dell’articolo 36 capo- verso 3quaterLRUm, la persona con diritto di rappresentanza è considerata persona di fiducia.

3. Ordinanza del 20 settembre 201312 sulle sperimentazioni cliniche

Art. 16 cpv. 2

2Se non esiste una manifestazione di volontà secondo il capoverso 1, l’utilizzazione è ammessa se la persona che fungeva da rappresentante legale secondo l’articolo 304 capoverso 1 o l’articolo 378 capoverso 1 numeri 1 e 3–7 del Codice civile13 già prima del decesso della persona vi ha acconsentito.

4. Ordinanza del 1° luglio 202014 relativa ai dispositivi medici

Art. 31 cpv. 1

1I requisiti per il prelievo, la donazione e i test sono retti per analogia dagli articoli 3, 4, 6, 7, 8 capoversi 1 lettera a e 3, 4 e 6, nonché gli articoli 8a, 8b, 9, 10, 11–15 e 30– 33 della legge dell’8 ottobre 200415 sui trapianti e dagli articoli 2, 6c–8a e 9–12 dell’ordinanza del 16 marzo 200716 sui trapianti.

11RS 210

12 RS 810.305

13RS 210

14 RS 812.213

15RS 810.21

16 RS 810.211