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Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 13 pagine
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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo prima dell’art. 3
Capitolo 2: Prelievo di organi, tessuti o cellule su persone decedute
Sezione 1: Accertamento dell’opposizione
Art. 3 Dichiarazione di volontà relativa alla donazione determinante
Se vi sono diverse dichiarazioni di volontà relative alla donazione della persona de- ceduta, è determinante quella più recente.
Art. 4 Assenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione
documentata
1Se né l’opposizione o il consenso né un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione della persona deceduta figurano nel registro delle donazioni di organi e di tessuti o sono in altro modo immediatamente riconoscibili, deve essere chiesto agli stretti congiunti noti all’ospedale e raggiungibili se sono a conoscenza di una dichia- razione di volontà relativa alla donazione della persona deceduta o se possono desi- gnare persone che siano a conoscenza di una siffatta dichiarazione.
2Sono considerati stretti congiunti:
a. il coniuge, il partner registrato o il convivente;
b. i figli;
c. i genitori, i fratelli e le sorelle;
d. i nonni e i nipoti;
e. altre persone prossime alla persona deceduta.
3Una dichiarazione di volontà relativa alla donazione della persona deceduta può es- sere comunicata anche da una persona che non abbia ancora compiuto 16 anni.
Art. 5 Persone autorizzate a decidere
1È autorizzata a decidere in merito al prelievo la persona di fiducia designata dalla persona deceduta o quella che era più prossima alla persona deceduta e ha compiuto 16 anni.
2L’ospedale deve determinare, interpellando gli stretti congiunti, chi fra loro era più prossimo alla persona deceduta.
3Se non vi sono indizi contrari, gli stretti congiunti nell’ordine di cui all’articolo 4 capoverso 2 sono considerati i più prossimi alla persona deceduta nella misura in cui abbiano mantenuto un legame personale regolare con la stessa fino alla sua morte.
4Se vi sono più persone autorizzate a decidere, il prelievo è ammesso se nessuna di esse si oppone entro il termine di cui all’articolo 6b capoverso 2 o 3.