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Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 13 pagine

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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6d Accertamento del consenso e informazione delle persone autorizzate

a decidere

1L’accertamento del consenso è retto dall’articolo 8c capoversi 1–3 della legge sui trapianti e dagli articoli 3, 4, 5 capoversi 1‒3 e 6.

2Le persone autorizzate a decidere devono essere informate del loro diritto, nel ri- spetto della volontà presunta della persona deceduta, di acconsentire al prelievo.

3Devono inoltre essere informate sullo svolgimento della donazione e sui necessari provvedimenti medici preparatori.

Art. 6e Procedimento in caso di più persone autorizzate a decidere

Se vi sono più persone autorizzate a decidere, il prelievo è ammesso se:

a. tutte le persone raggiungibili entro un termine appropriato vi acconsentono; e

b. non si è a conoscenza di un’opposizione da parte delle persone non raggiun- gibili.

Art. 7 cpv. 1

1La cessazione irreversibile delle funzioni del cervello compreso il tronco encefalico a seguito di una gravissima lesione cerebrale o di un arresto cardiocircolatorio persi- stente è accertata secondo le direttive dell’allegato 1a.

Art. 8 Durata dei provvedimenti medici preparatori

1I provvedimenti medici preparatori possono essere eseguiti come segue:

a. prima della morte del paziente per una durata massima di 48 ore;

b. dopo la morte del paziente per una durata massima di 72 ore.

2Se, nonostante la grave lesione cerebrale, la morte non sopraggiunge entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a e se si considera una donazione dopo un arresto cardio- circolatorio persistente dopo la morte, è possibile eseguire provvedimenti medici pre- paratori durante al massimo ulteriori 48 ore.

3Nei casi di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 4 lettera b della legge sui trapianti, de- vono immediatamente essere interrotti non appena vi è un’opposizione al prelievo.

Art. 8a Provvedimenti medici preparatori non ammessi

I provvedimenti medici preparatori che non soddisfano le condizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere c e d della legge sui trapianti sono stabiliti nelle direttive elencate nell’allegato 1a.