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Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 13 pagine

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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 8b

Sezione 3: Registro delle donazioni di organi e di tessuti

Art. 8b Contenuto del registro delle donazioni di organi e di tessuti

1Il registro contiene i seguenti dati:

a. sulla persona interessata:

1. cognome e nomi,

2. data di nascita,

3. luogo di attinenza o di nascita,

4. numero AVS,

5. numero di telefono e indirizzo e-mail,

6. opposizione o consenso al prelievo di tutti o di singoli organi, tessuti o cellule dopo la morte a scopo di trapianto,

7. per le persone con registrazione semplificata (art. 8g): il luogo dove è depositata una dichiarazione fisica sulla volontà relativa alla donazione,

8. consenso od opposizione alla presa di contatto per progetti di ricerca e di garanzia della qualità, eseguiti da terzi, con i dati salvati nel registro,

9. data dell’ultimo accesso al registro da parte della persona che esegue la registrazione,

10. per le persone la cui registrazione è stata consultata: data di morte;

b. sulla persona di fiducia:

1. cognome e nomi,

2. indirizzo,

3. numero di telefono.

2I dati forniti dal titolare dell’Id-e e utilizzati dal registro possono essere trasferiti automaticamente al registro.

Art. 8c Interfaccia con l’Ufficio centrale di compensazione

Il registro dispone di un’interfaccia con l’Ufficio centrale di compensazione; questa serve a:

a. tenere aggiornati i dati;

b. trasferire la data del decesso per:

1. bloccare automaticamente i dati di persone decedute per impedirne la consultazione e cancellarli una volta decorso il termine,

2. nel quadro del compito di sorveglianza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), verificare per le iscrizioni consultate che il momento della consultazione fosse conforme.