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Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 7 pagine
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Scambio automatico internazionale di dati salariali «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 2: Informazioni relative a dati salariali da trasmettere allo Stato partner
Art. 3 Obblighi del datore di lavoro
1Se un trattato internazionale prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali, il datore di lavoro deve presentare annualmente all’autorità fiscale cantonale le informazioni relative a dati salariali conformemente all’articolo 129 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta (LIFD).
2Tale obbligo si prescrive in dieci anni dalla fine dell’anno in cui i salari sono stati versati.
Art. 4 Compiti delle autorità fiscali cantonali
1Se il trattato applicabile prevede che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trasmetta le informazioni relative a dati salariali allo Stato partner, le autorità fiscali cantonali trasmettono annualmente per via elettronica all’AFC le informazioni prescritte dal trattato applicabile al più tardi due mesi prima della data prevista dal trattato applicabile per lo scambio di informazioni.
2Se il trattato applicabile prevede che le autorità fiscali cantonali trasmettano i dati direttamente all’autorità estera, le autorità fiscali cantonali trasmettono all’autorità competente dello Stato partner entro il termine stabilito nel trattato applicabile le informazioni prescritte dal trattato applicabile che hanno ricevuto dai datori di lavoro.
Art. 5 Compiti dell’AFC
1L’AFC trasmette all’autorità competente dello Stato partner entro il termine stabilito nel trattato applicabile le informazioni che ha ricevuto dalle autorità fiscali cantonali secondo il trattato applicabile.
2L’AFC segnala all’autorità competente dello Stato partner le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato applicabile.
3Se il trattato applicabile prevede che le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico possano essere utilizzate, previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato partner che le ha trasmesse, anche per fini diversi da quelli fiscali, l’AFC, previa pertinente verifica, autorizza tale utilizzazione.
4Se le informazioni sono inoltrate ad autorità penali, l’AFC autorizza l’inoltro d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.