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Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 7 pagine
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Scambio automatico internazionale di dati salariali «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 4: Obblighi di informazione e di conservazione dei datori di lavoro
Art. 9 Obbligo di informare i lavoratori
All’inizio del rapporto di lavoro o al più tardi il 28 febbraio dell’anno della prima trasmissione di informazioni concernenti un lavoratore a uno Stato partner, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore interessato informazioni concernenti:
a. il trattato applicabile e il suo contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base di tale trattato;
b. lo Stato partner al quale le informazioni saranno trasmesse;
c. l’utilizzazione autorizzata delle informazioni secondo il trattato applicabile;
d. i diritti del lavoratore interessato secondo la legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati (LPD) e la presente legge.
Art. 10 Obbligo di conservazione
Il datore di lavoro deve conservare, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 958f del Codice delle obbligazioni6, i documenti che ha elaborato e i giustificativi che ha ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dai trattati applicabili e dalla presente legge.
Sezione 5: Protezione dei dati
Art. 11 Diritti dei lavoratori
1Il lavoratore interessato ha nei confronti del datore di lavoro i diritti sanciti nella LPD7 per quanto concerne le informazioni raccolte da quest’ultimo e la loro trasmissione all’autorità competente dello Stato partner.
2Se le autorità fiscali cantonali trasmettono informazioni a uno Stato partner o all’AFC sulla base del trattato applicabile, il lavoratore interessato ha nei loro confronti i diritti definiti nella legge cantonale sulla protezione dei dati o, se del caso, nella convenzione intercantonale applicabile.
3Il diritto cantonale può prevedere che nei confronti dell’autorità fiscale cantonale il lavoratore interessato possa far valere esclusivamente il proprio diritto di accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione.
4Rispetto all’AFC, il lavoratore interessato può far valere esclusivamente il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per il lavoratore interessato uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i
5 RS 235.1
6 RS 220