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Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 7 pagine

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Scambio automatico internazionale di dati salariali «%ASFF_YYYY_ID»

diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 12 Procedura

1Se le informazioni trasmesse all’autorità competente dello Stato partner sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, il datore di lavoro deve trasmettere le informazioni rettificate all’autorità fiscale cantonale.

2L’autorità fiscale cantonale le trasmette conformemente al trattato applicabile all’autorità competente dello Stato partner o all’AFC, che le inoltra all’autorità competente dello Stato partner.

Sezione 6: Organizzazione e procedura

Art. 13 Compiti dell’AFC

1L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni sullo scambio automatico di dati salariali a fini fiscali previste nel trattato applicabile e nella presente legge.

2Adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all’applicazione.

3Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

4Può emanare istruzioni.

Art. 14 Trattamento dei dati

1Per l’adempimento dei suoi compiti secondo i trattati applicabili e la presente legge l’AFC può trattare i dati personali necessari, inclusi i dati degni di particolare protezione, segnatamente i dati relativi a procedimenti e sanzioni penali e amministrativi in materia fiscale.

2Per l’adempimento dei suoi compiti secondo i trattati applicabili e la presente legge, l’AFC può utilizzare sistematicamente il numero AVS.

Art. 15 Sistema d’informazione

1L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione che ha ricevuto in base ai trattati applicabili e alla presente legge, segnatamente i dati relativi a procedimenti e sanzioni penali e amministrativi in materia fiscale.

2I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.

3Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo i trattati applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

8 RS 172.021