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Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 7 pagine

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Scambio automatico internazionale di dati salariali «%ASFF_YYYY_ID»

a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo il trattato applicabile e la presente legge;

b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal Dipartimento federale delle finanze a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione del trattato applicabile e della presente legge;

c. se il trattato applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

Art. 18 Procedure elettroniche

1Le autorità fiscali cantonali e l’AFC scambiano le informazioni previste dai trattati applicabili e dalla presente legge per via elettronica.

2Assicurano l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 19 Violazione degli obblighi del datore di lavoro

1È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta l’articolo 3 capoverso 1 o l’articolo 16 capoverso 1 lettera b.

2La multa è di 1000 franchi al massimo e, nei casi gravi o di recidiva, è di 10 000 franchi al massimo.

3Se la violazione degli obblighi del datore di lavoro ricade simultaneamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni penali del presente articolo e dell’articolo 174 capoverso 1 lettera b LIFD10, si applica soltanto quest’ultima disposizione.

Art. 20 Procedura

1Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo (DPA).

2L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Sezione 8: Referendum ed entrata in vigore

Art. 21

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

10 RS 642.11

11 RS 313.0