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Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 7 pagine
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Scambio automatico internazionale di dati salariali «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 3: Informazioni relative a dati salariali trasmesse dall’estero
Art. 6 Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per
persone fisiche
Se l’autorità competente di uno Stato partner è tenuta a trasmettere il numero d’identificazione fiscale svizzero per una persona fisica nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a dati salariali, utilizza il numero AVS della persona interessata ai sensi dell’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 7 Compiti dell’AFC
1Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse da altri Stati partner alle autorità fiscali cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione del trattato applicabile.
2Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato applicabile.
3Se il trattato applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra le informazioni ricevute automaticamente da uno Stato partner ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato partner che ha trasmesso le informazioni.
Art. 8 Procedura
1Se il trattato applicabile prevede la comunicazione di un numero d’identificazione fiscale, le autorità fiscali cantonali comunicano annualmente all’AFC entro due mesi dalla fine dell’anno civile considerato i numeri AVS delle persone fisiche imponibili illimitatamente nel proprio Cantone.
2L’AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni ricevute automaticamente dallo Stato partner basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, conformemente al trattato applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione.
3L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dallo Stato partner alle autorità fiscali cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte del Cantone in cui il lavoratore interessato è imponibile illimitatamente rientranti nel campo di applicazione del trattato applicabile.
4Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.