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Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 7 pagine
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Scambio automatico internazionale di dati salariali «%ASFF_YYYY_ID»
a. ricevere e inoltrare informazioni secondo i trattati applicabili e il diritto svizzero;
b. trattare procedure legali connesse ai trattati applicabili e alla presente legge;
c. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
e. lottare contro i reati fiscali;
f. approntare statistiche.
4Al fine di assicurare la sicurezza dei dati, l’AFC prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari secondo la LPD9, segnatamente per la struttura e la gestione del sistema d’informazione, nonché le autorizzazioni di accesso e di trattamento.
5Il sistema d’informazione dell’AFC è autonomo e ospitato sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC. Può essere collegato in rete con i sistemi di altre unità organizzative dell’AFC per scambiare dati di riferimento se i dati trattati nei sistemi interessati sono identici e se ciò è necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
6L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.
7L’AFC può concedere alle autorità fiscali cantonali a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.
8Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso alle informazioni soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.
9Il Consiglio federale disciplina le modalità.
Art. 16 Obbligo di informazione
1Devono informare l’AFC, su richiesta, in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dei trattati e della presente legge:
a. le autorità fiscali cantonali;
b. i datori di lavoro.
2Il termine di prescrizione previsto dall’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 17 Obbligo del segreto
1Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un trattato applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2L’obbligo del segreto non si applica: