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Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 7 pagine

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Scambio automatico internazionale di dati salariali «%ASFF_YYYY_ID»

a. ricevere e inoltrare informazioni secondo i trattati applicabili e il diritto svizzero;

b. trattare procedure legali connesse ai trattati applicabili e alla presente legge;

c. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;

d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;

e. lottare contro i reati fiscali;

f. approntare statistiche.

4Al fine di assicurare la sicurezza dei dati, l’AFC prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari secondo la LPD9, segnatamente per la struttura e la gestione del sistema d’informazione, nonché le autorizzazioni di accesso e di trattamento.

5Il sistema d’informazione dell’AFC è autonomo e ospitato sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC. Può essere collegato in rete con i sistemi di altre unità organizzative dell’AFC per scambiare dati di riferimento se i dati trattati nei sistemi interessati sono identici e se ciò è necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.

6L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.

7L’AFC può concedere alle autorità fiscali cantonali a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.

8Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso alle informazioni soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.

9Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Art. 16 Obbligo di informazione

1Devono informare l’AFC, su richiesta, in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dei trattati e della presente legge:

a. le autorità fiscali cantonali;

b. i datori di lavoro.

2Il termine di prescrizione previsto dall’articolo 3 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 17 Obbligo del segreto

1Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un trattato applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.

2L’obbligo del segreto non si applica:

9 RS 235.1