Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 11 pagine
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Svizzera. economiesuisse ha espressamente rifiutato di prendere una posizione, rimandando ai pareri delle associazioni economiche particolarmente interessate a livello regionale.
Occorre distinguere tra approvazione senza riserve e approvazione di massima con proposte di adeguamento per il progetto di legge. Sebbene la maggior parte dei partecipanti approvi in linea di massima il progetto, sottopone alcune proposte di miglioramento riguardanti certi aspetti.
• 7 partecipanti alla consultazione approvano il progetto di legge senza riserve:
Cantoni (3): AG, BE, BL; partiti (1): PSS; organizzazioni interpellate (1): USS; organizzazioni non interpellate (2): CCIG, Genève Aéroport.
• 31 partecipanti alla consultazione approvano il progetto di legge proponendo degli
adeguamenti:
Cantoni (23): AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VS, VD, ZG, ZH e la CDF; partiti (1): PLR; organizzazioni interpellate (2): ASB, usam; organizzazioni non interpellate (4): AP Banche, CP, EXPERTsuisse, SUPSI.
• 1 partecipante alla consultazione respinge il progetto di legge:
partiti (1): UDC.
La tabella seguente fornisce una panoramica dei pareri ricevuti:
Categoria Pareri Con proposte Pareri contrari Totale pareri favorevoli di pervenuti miglioramento Cantoni / CDF 3 24 -27
Partiti politici 1 1 13
Associazioni mantello nazionali dei - - - -
Comuni / Unione delle città svizzere / Gruppo svizzero per le regioni di montagna Organizzazioni interpellate 1 2 -3
Organizzazioni non interpellate 2 4 -6
Totale pareri pervenuti 7 31 139
4.2 Proposte di modifica alle varie disposizioni del progetto di legge
- Precisazione nel messaggio del Consiglio federale riguardante i Cantoni GR, TI e VS in relazione all’invio dei dati salariali in Italia (art. 1)
12 Cantoni (FR, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SO, TI, VS, ZG e ZH) vorrebbero che nel messaggio del Consiglio federale venisse precisato che non è necessaria una base giuridica cantonale che disciplini l’invio dei dati salariali in Italia.
Motivazioni:
L’articolo 7 paragrafo 5 dell’accordo del 23 dicembre 2020 con l’Italia prevede che i Cantoni GR, TI e VS inviino direttamente all’Italia le informazioni relative ai dati salariali, senza il tramite dell’AFC. Di conseguenza, la disposizione summenzionata costituisce già una base giuridica sufficiente per questa operazione, che non va quindi disciplinata in una base distinta a livello cantonale.
- Obbligo dei datori di lavoro di trasmettere le informazioni in forma elettronica alle autorità fiscali cantonali (art. 3 cpv. 1)