Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/22: Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS) · 11 pagine

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Cantone in cui si trova la sede, l’amministrazione o lo stabilimento d’impresa nel caso di una persona giuridica.

- Modifica redazionale della disposizione che prevede l’autorizzazione dell’AFC a un’utilizzazione per fini non fiscali delle informazioni inviate allo Stato partner (art. 5 cpv. 3)

16 Cantoni (AR, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, TI, TG, UR, VD, VS e ZH) propongono di modificare formalmente la formulazione dell’articolo 5 capoverso 3 della legge, senza che vi siano conseguenze sul piano materiale.

- Principio di specialità (art. 6 cpv. 3 e 4, art. 7 cpv 3 e art. 15 cpv. 3)

EXPERTsuisse ritiene che i dati salariali scambiati non debbano essere utilizzati per fini diversi da quelli fiscali e che occorra stralciare in particolare l’articolo 7 capoverso 3, secondo cui l’AFC trasmette le informazioni ricevute da uno Stato partner ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti.

La SUPSI propone di limitare l’utilizzazione dei dati salariali scambiati per evitare che uno Stato contraente adotti misure unilaterali potenzialmente in conflitto con un trattato internazionale.

- Disciplinamento in un’ordinanza anziché nella legge delle condizioni che regolano l’accesso dei collaboratori delle autorità fiscali cantonali alle informazioni ricevute dall’estero detenute dall’AFC (art. 8 cpv. 4)

21 Cantoni (AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH) ritengono che l’autenticazione a due fattori prevista dall’articolo 8 capoverso 4 potrebbe essere superata in funzione dei futuri sviluppi tecnologici. Dal momento che modificare una legge risulta più complesso, i Cantoni in questione propongono di disciplinare le condizioni di accesso in un’ordinanza, come è stato fatto per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

- Obbligo dei datori di lavoro di informare i lavoratori (art. 9)

L’AP Banche e l’ASB chiedono di stralciare l’articolo 9 della legge.

Motivazioni: secondo i principi generali del diritto relativo alla protezione dei dati, l’obbligo del responsabile del trattamento dei dati (datore di lavoro) d’informare la persona interessata non sussiste se il trattamento dei dati è previsto dalla legge (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. b della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati [LPD]). Nel caso specifico, il trattamento dei dati è previsto dalla legge, ragion per cui un obbligo d’informazione per i datori di lavoro non è necessario: occorre infatti evitare che gli stessi si facciano carico di un nuovo onere amministrativo.

La CP reputa ampio e sostanziale l’obbligo dei datori di lavoro di informare i lavoratori, ma ritiene importante non estenderlo oltre misura nella pratica.

- Diritti dei lavoratori in relazione con la protezione dei dati (art. 11)

Il Cantone di Ginevra raccomanda di stabilire un termine entro il quale i lavoratori possano richiedere la correzione di eventuali dati inesatti. Auspica inoltre che il commento alla disposizione specifichi che le autorità fiscali cantonali non sono tenute a effettuare un controllo materiale dei dati comunicati dai datori di lavoro.

EXPERTsuisse chiede lo stralcio dell’articolo 11 nel suo insieme.

Motivazioni:

Poiché è il datore di lavoro a trattare in primo luogo i dati personali, è evidente che si applica la LPD. Pertanto, l’articolo 11 capoverso 1 è superfluo. Ciò vale anche per il capoverso 2

6 RS 235.1