Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

questo, gli abbattimenti dovrebbero avvenire non solo «per quanto possibile», bensì

tassativamente, in prossimità di insediamenti, di greggi o mandrie ecc. Per proteggere i branchi di lupi che non manifestano comportamenti anomali, è importante che non abbiano luogo

abbattimenti di regolazione nelle zone in cui è dimostrato che convivono diversi branchi.

Poiché dalla prima stagione di regolazione preventiva 2023/24 è emerso che è praticamente impossibile eliminare interi branchi e che vi sono sempre lupi superstiti, anche l’ultimo periodo dovrebbe essere cancellato per mancanza di senso.

Cpv. 7

 Otto Cantoni (FR, JU, SG, SZ, TG, VS, VD, ZG), un partito (SVPO), due organizzazioni mantello (SAB, FSPC), il GLS, CacciaSvizzera, oejv.ch, BoscoSvizzero, l’APTdaiGP nonché l’USC e le organizzazioni di simili vedute sono favorevoli alla norma.

 Due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC), Bird Life, la FFW, Pro Natura, Pusch, il WWF

Svizzera e la PSA accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

 Un partito (PS), Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera e l’AFS chiedono una revisione sostanziale della norma.

 Un Cantone (TI), CHWolf, DodoBahati, Wolfs-Hirten, TIR e WTS respingono la norma.

• La COSAC chiede di modificare la suddivisione in regioni nell’allegato 3 OCP, sostenendo che i Cantoni con un’elevata presenza del lupo (VS, TI, GR, VD) dovrebbero essere designati come «regioni di presenza del lupo» specifiche o come compartimento a sé stante. La delimitazione delle regioni, così come la definizione del numero minimo di branchi di lupi da garantire per regione, dovrebbero basarsi su criteri scientifici e prevedere il coinvolgimento dei Cantoni.

• Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute accolgono il capoverso solo con riserve riguardanti le loro argomentazioni in merito all’allegato 3.

• Le tre organizzazioni Bergwaldprojekt, Società forestale svizzera e AFS chiedono di sostituire «delle regioni secondo l’allegato 3» con «branchi transfrontalieri».

Cpv. 8

 Sei Cantoni (FR, JU, SZ, TG, VS, ZG), due associazioni mantello (SAB, FSPC), CacciaSvizzera e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.

 Due Cantoni (SG, TI), una conferenza dei Cantoni (CDCA), un partito (SVPO), l’USC e le

organizzazioni di simili vedute nonché l’APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

 Un Cantone (VD), una conferenza dei Cantoni (COSAC), un partito (PS), Pro Natura e le

organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera e l’AFS chiedono una revisione sostanziale della norma.

 TIR respinge la norma.

• La CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere al capoverso che l’UFAM deve rilasciare la sua autorizzazione al Cantone entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine, si riterrà che l’autorizzazione sia stata concessa. Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR) e la CGCA chiedono che l’UFAM sia tenuto a reagire alla domanda dei Cantoni entro tre settimane.

• La CDCA e la COSAC chiedono di aggiungere al capoverso quali criteri sono esaminati

dall’UFAM ai fini di un’autorizzazione. Nella norma proposta non sarebbe infatti indicato in che modo l’UFAM valuta le richieste dei Cantoni e ciò costituirebbe una mancanza di trasparenza. Cinque Cantoni (AI, GL, GR, OW, UR) e la CGCA osservano che nel rapporto esplicativo

sarebbe descritto in maniera troppo vaga in che modo l’UFAM valuta le motivazioni dei Cantoni.

• Il Cantone IT chiede che l’autorizzazione per la regolazione di un branco sia rilasciata non per un anno, ma fino alla fine del periodo di cui all’articolo 7a capoverso 1 lettera b LCP. Una validità di un anno significherebbe infatti che un’autorizzazione rilasciata il 1º novembre di un determinato anno sarebbe valida fino al 31 gennaio dell’anno successivo (coincidente con la fine del periodo

22/81 BAFU-D-DCD83401/958