Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
• Tre Cantoni (BS, BL, BE) chiedono di aggiungere alla lettera a che negli alpeggi nei quali
l’adozione di misure di protezione del bestiame non è ragionevolmente esigibile si debba
verificare se l’alpeggio può essere effettivamente caricato secondo le disposizioni della
legislazione sulla protezione degli animali.
• Un Cantone (JU) chiede di stralciare la lettera a.
• Un Cantone (VS) chiede di sostituire «i Cantoni» con «i prestatori di servizi di consulenza per le
aziende agricole».
• Un Cantone (ZG) osserva che l’esistenza di un piano senza l’effettiva attuazione di misure non
sarebbe sufficiente per designare gli animali da reddito come protetti. Tale concetto dovrebbe essere integrato di conseguenza nel rapporto esplicativo.
• Un Cantone (JU) chiede di sostituire l’espressione «aziende alpestri» con «aziende
d’estivazione».
• Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute nonché oejv.ch chiedono di aggiungere alla
lettera a «Le aziende alpestri in cui l’adozione di misure di protezione del bestiame è considerata non ragionevolmente esigibile non sono autorizzate a fruire dei contributi di promozione secondo l’articolo 10f». La possibilità per i Cantoni di considerare le misure di protezione come non
ragionevolmente esigibili su determinate superfici concederebbe loro un margine d’azione
eccessivo e ingiustificato dal punto di vista tecnico. Le predazioni in alpeggi «che non possono essere protetti» non dovrebbero poter essere addotte come motivazione per una regolazione preventiva.
Nella frase introduttiva, l’espressione «in particolare» andrebbe sostituita con «esclusivamente».
• L’SVPO chiede di portare la soglia nella lettera a da meno di dieci carichi normali a 20 carichi
normali e di cancellare inoltre l’espressione «di diverse ore».
• Il KSOH osserva che tutte le superfici in cui sono presenti cani da protezione del bestiame sono
superfici che possono essere protette e che non vi sarebbero ostacoli tecnici, al massimo ostacoli finanziari.
• La FSPC chiede, in merito alla lettera b, che le misure d’emergenza su superfici d’estivazione
che sono riconosciute come superfici che non possono essere protette siano attuate dai Cantoni. L’adozione delle misure d’emergenza da parte dei gestori degli alpeggi non sarebbe
ragionevolmente esigibile.
• Il PS chiede di stralciare la lettera b e di aggiungere alla lettera a che le aziende alpestri in cui
l’adozione di misure di protezione del bestiame è considerata non ragionevolmente esigibile non sono autorizzate a fruire dei contributi di promozione secondo l’articolo 10f.
• L’SVPO chiede che i piani di protezione del bestiame elaborati dai Cantoni, in cui sono definiti gli
alpeggi la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile, siano ritenuti vincolanti e che tali piani debbano essere convalidati dall’UFAM.
Art. 10c Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori e relativa attuazione
Valutazione generale
Un Cantone (BE) e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
Undici Cantoni (BL, BS, JU, NE, NW, SG, SZ, SO, TG, VS, ZG), un’associazione mantello (FSPC) nonché l’USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
Dodici Cantoni (AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, OW, SH, TI, UR, VD), quattro conferenze dei Cantoni (CFP, CDCA, COSAC, CGCA), un partito (PS) nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono una revisione sostanziale della norma.
Cpv. 1
Due Cantoni (NE, SZ), un’associazione mantello (FSPC) e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
48/81 BAFU-D-DCD83401/958