Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

Cpv. 1

 Sei Cantoni (BE, JU, SG, SZ, TG, ZH), l’USC e le organizzazioni di simili vedute, CHWolf,

DodoBahati, Wolfs-Hirten, WTS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.

 Due Cantoni (VS, ZG), un partito (SVPO), il KSOH e l’APTdaiGP accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

 Un Cantone (TI), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, la PSA e TIR chiedono una revisione sostanziale della norma.

 Due Cantoni (FR, VD) e due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) respingono la norma.

• Due Cantoni (FR, TI) osservano che la consulenza in loco non è sempre necessaria, in quanto i consulenti potrebbero conoscere le circostanze locale già da visite precedenti. Inoltre, la

consulenza dovrebbe essere un’opzione facoltativa per i gestori.

• Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono che si applichi il principio della consulenza in loco. Questa parte della richiesta è condivisa anche dal KSOH. Bisognerebbe chiarire che la consulenza cantonale deve essere in linea con le direttive federali e che altrimenti non sarà corrisposto alcun risarcimento. I Cantoni non dovrebbero solo «informare», ma

dovrebbero anche spiegare ai detentori di animali che incombe loro l’obbligo di attuare le misure ragionevolmente esigibili, in quanto in caso contrario le predazioni non sarebbero indennizzate e non conterebbero ai fini di eventuali abbattimenti di lupi. Qualora i detentori di animali non fossero tenuti ad assumere alcun impegno formale per l’attuazione delle misure, per ogni predazione si dovrebbe tassativamente effettuare una verifica dettagliata dell’attuazione delle misure in loco.

• Un Cantone (FR), la CDCA e la COSAC chiedono di stralciare questo capoverso; il piano di protezione del bestiame dovrebbe essere introdotto nell’articolo 10c, dove andrebbe specificato anche che i Cantoni integrano la consulenza sulla protezione degli animali da reddito e delle api nella loro consulenza agricola. Come per altre categorie di selvaggina, i principi e le esigenze in materia di ragionevole esigibilità dovrebbero essere stabiliti in un articolo. Inoltre, non si dovrebbe definire con maggiore precisione in che modo deve avvenire la consulenza. Tale obbligo

spetterebbe ai Cantoni.

• Un Cantone (JU) chiede di sostituire l’espressione «aziende alpestri» con «aziende

d’estivazione».

• Un Cantone (VS) chiede di sostituire «i Cantoni» con «i prestatori di servizi di consulenza per le aziende agricole».

• Il PS nonché Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute chiedono di cancellare la restrizione agli areali di attività, in quanto l’intero territorio svizzero sarebbe da considerarsi come areale di attività dei grandi predatori.

Cpv. 2

 Quattro Cantoni (SG, SZ, TG, ZH) e un’associazione mantello (FSPC) sono favorevoli alla norma.  Sette Cantoni (BE, BL, BS, JU, TI, VS, ZG), una conferenza dei Cantoni (ASVC) nonché l’USC e le organizzazioni di simili vedute accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.

 Un Cantone (LU), due partiti (PS, SVPO), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, la FSAO, il KSOH e l’APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.

 Due Cantoni (FR, VD), due conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC) e TIR respingono la norma.

• Un Cantone (FR), la CDCA e la COSAC chiedono di stralciare il capoverso. Essi affermano che la ragionevole esigibilità dovrebbe essere formulata in termini positivi, definendo cioè nei piani di protezione del bestiame su quali superfici è considerata utile e ragionevolmente esigibile

l’adozione di quali misure. Nelle aziende d’estivazione o con pascoli comunitari in cui l’adozione di misure di protezione del bestiame non è ragionevolmente esigibile, sarebbe ragionevolmente esigibile l’adozione di misure d’emergenza. I piani di emergenza sarebbero ragionevolmente esigibili per tutte le aziende.

47/81 BAFU-D-DCD83401/958