Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
Cantone a dover dimostrare che gli animali da reddito sono morti per cause diverse dall’influenza del lupo secondo il capoverso 1.
• Un Cantone (BE) osserva che anche le parti potenzialmente lese devono farsi carico di un certo rischio, assumendosi i costi per l’attestazione dei danni attribuiti a castori/lontre nel caso in cui la responsabilità non sia imputabile a tali animali.
• L’SVPO, l’USC e le organizzazioni di simili vedute nonché l’APTdaiGP chiedono di aggiungere che gli animali predati, feriti o dispersi in alpeggi la cui protezione è considerata non
ragionevolmente esigibile siano risarcibili secondo il capoverso 1.
• Il PS chiede di aggiungere nel primo periodo «per mezzo di esperti indipendenti» al fine di evitare conflitti di interessi.
• Wolfs-Hirten, CHWolf, DodoBahati e WTS chiedono di aggiungere tre lettere al capoverso: a. «La verifica delle misure ragionevolmente esigibili deve essere effettuata tassativamente da uno specialista neutrale e indipendente»; b. «Viene corrisposto un risarcimento solo per gli animali che erano protetti con misure di protezione ragionevolmente esigibili»; c. «Gli animali predati in alpeggi “la cui protezione è considerata non ragionevolmente esigibile” non vengono risarciti», in quanto lasciar pascolare gli animali senza protezione nel territorio del lupo sarebbe contrario all’articolo 4 della legge sulla protezione degli animali (LPAn).
Cpv. 3
Undici Cantoni (BE, FR, GE, JU, SG, SZ, TI, VS, VD, ZG, ZH), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, oejv.ch, l’USPV, BoscoSvizzero e la Stazione ornitologica svizzera sono favorevoli alla norma.
Sette Cantoni (AG, AI, GL, GR, OW, TG, UR) e tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC, CGCA) accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
Tre Cantoni (BL, BS, LU) e CacciaSvizzera chiedono una revisione sostanziale della norma.
• Sette Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, OW, UR), la CGCA, la CDCA e la COSAC chiedono di modificare il periodo portandolo dal 1º gennaio al 31 dicembre, in quanto sia i Cantoni che la Confederazione devono contabilizzare le prestazioni e i ricavi per competenza temporale.
• La CDCA e la CGCA osservano che, con il capoverso 3 proposto, il Cantone dovrebbe assumersi i costi rimanenti per tutti i danni, cosa che non sarebbe sostenibile in particolare per i danni a infrastrutture e colture speciali. Il reinsediamento di determinate specie sarebbe una finalità di politica settoriale della Confederazione e i costi risultanti dovrebbero pertanto essere sostenuti dalla Confederazione stessa.
Art. 10b Consulenza cantonale sulla protezione degli animali da reddito e degli apiari dai grandi predatori
Valutazione generale
Tre Cantoni (SG, TG, ZH), due associazioni mantello (SAB, FSPC), l’USC e le organizzazioni di simili vedute, Bergwaldprojekt, la Società forestale svizzera, l’AFS e BoscoSvizzero sono favorevoli alla norma.
Dieci Cantoni (BE, BL, BS, JU, NE, SH, SZ, SO, VS, ZG), una conferenza dei Cantoni (CFP), un partito (SVPO), zooschweiz, AGRIDEA e la SSEA accolgono la norma con riserve / richieste di modifica.
Due Cantoni (AR, LU), un partito (PS), Pro Natura e le organizzazioni di simili vedute, il KSOH e l’APTdaiGP chiedono una revisione sostanziale della norma.
Otto Cantoni (AI, FR, GL, GR, NW, OW, UR, VD) e tre conferenze dei Cantoni (CDCA, COSAC,
CGCA) respingono la norma.
46/81 BAFU-D-DCD83401/958