Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
Articolo / Tema Osservazione / Richiesta Partecipanti
Sia nell’art. 2 OCP sia nelle spiegazioni corrispondenti occorre radicare AI, GL, GR, OW, SH il fatto che le regolazioni di effettivi di specie animali protette secondo UR
l’art. 7a LCP non rientrano nel concetto di caccia ai sensi della LCP. CGCA
Nuova lett. nel cpv. 1. L’utilizzo di droni a scopo di caccia non è consen- BE, FR, LU, NW tito.
LU: ai Cantoni è richiesto di definire le zone d’impiego e lo scopo di
utilizzo dei droni per la ricerca, il censimento e, in particolare, il
salvataggio.
Disposizione complementare art. 2 cpv. 1 lett. m (nuovo): AI, GR, OW, TG, UR, munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di ZG AG, GL, SH, SZ, 6 mm; / VS: munizioni a palla singola contenenti piombo VS
CGCA, CFP
Disposizione complementare art. 2 cpv. 1 lett. n (nuovo):
droni.
AI, ZG:
Inserire le seguenti spiegazioni sulla nuova lett. m:
Per un calibro superiore a 6 mm devono essere utilizzate munizioni
senza piombo. / VS: Per tutti i calibri di armi a canna rigata. Il divieto
non si applica ai proiettili dei fucili.
Spiegazioni sulla lett. n:
L’utilizzo di droni a scopo di caccia non è consentito. Ciò comprende
anche i recuperi. Sono eccettuati scopi di utilizzo speciali quali, ad
esempio, l’impiego a scopo di ricerca, il censimento o il salvataggio di
caprioli (v. art. 8b).
Art. 2 cpv. 1 Stralciare lett. c. TIR, oejv.ch Caccia da tana
Art. 2biso art. 1 Sono considerati persone esperte tutti i cacciatori che hanno superato AI, BL, BS, GL, GR; Persone esperte un esame di caccia riconosciuto dal Cantone. LU, NW, OW, SH,
Proposta SZ/AI: SZ, UR, VS, ZG, Gli abbattimenti di animali selvatici durante la caccia che sono stati ordi- CFP, CGCA nati dalle autorità o che avvengono per autodifesa sono consentiti sol-
tanto alle persone esperte secondo l’articolo 177 dell’ordinanza del
23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn). Sono considerate
esperte le persone che hanno superato un esame cantonale di caccia o
un esame di guardacaccia.
NW, SH, CFP:
I Cantoni possono prevedere eccezioni.
CacciaSvizzera Gli abbattimenti di animali selvatici durante la caccia che sono stati ordi-
nati dalle autorità sono consentiti soltanto alle persone esperte secondo
l’articolo 177 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli ani-
mali (OPAn). Sono considerate esperte le persone che hanno superato
un esame cantonale di caccia, un esame di guardacaccia o un esame ri-
conosciuto come equivalente dal Cantone in questione.
Art. 2 cpv. 2 Lett. c (nuovo): cani da caccia idonei, al fine di catturare e uccidere la CacciaSvizzera
selvaggina nell’ambito del loro scopo di utilizzo conformemente al
cpv. 2bis.
69/81 BAFU-D-DCD83401/958