Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

Articolo / Tema Osservazione / Richiesta Partecipanti

Nuovo articolo nella Formulare in modo dettagliato: AI, GL, GR, LU, OW, Sezione 1: Caccia / L’impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca, l’avvistamento SH, UR, VS 3quater o l’inseguimento sonoro perlopiù autonomi di selvaggina sana nonché la CGCA, CFP Cani da caccia ricerca di selvaggina ammalata o ferita (recupero); nel caso di selvag-

gina ferita, l’impiego di cani da caccia ha come obiettivo anche la cattura

e l’uccisione, purché l’abbattimento di emergenza degli animali non sia

possibile conformemente all’articolo 2 capoverso 2bislettera b.

Art. 2 cpv. 2bislett. c (nuovo): l’impiego di cani da caccia ha come obiet- CacciaSvizzera tivo la ricerca, l’avvistamento o l’inseguimento sonoro perlopiù autonomi

di selvaggina, la ricerca di selvaggina ammalata o ferita nonché la cat-

tura e l’eventuale uccisione di selvaggina secondo la lettera b;

Art. 2 cpv. 2bis Lett. b cani da caccia: l’addestramento e l’impiego in particolare per il TIR

Caccia da tana recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al

cinghiale.

Art. 2 cpv. 2bis Lett. d (nuovo): I Cantoni partecipano finanziariamente al funzionamento CacciaSvizzera Impianti di tiro di di impianti idonei che garantiscono l’esercitazione e il superamento della

caccia prova della precisione di tiro per guardacaccia e persone con

un’autorizzazione di caccia.

Art. 3 1 I servizi cantonali della caccia possono acquistare armi non vietate GE

Armi nella presente ordinanza nonché silenziatori integrati o montabili, oc-

chiali per la visione notturna e armi corte senza le autorizzazioni previ-

ste dalla legislazione sulle armi, purché tali acquisti siano necessari per

adempiere la loro missione.

2 Forniscono annualmente all’autorità cantonale di controllo l’elenco

delle armi e degli accessori di armi in loro possesso. Allestiscono tale

elenco all’attenzione dell’autorità cantonale di controllo.

3 Possono autorizzare agenti di polizia della caccia ad avere armi cari-

che nel loro veicolo soltanto per adempiere la loro missione.

4 Possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espres-

samente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario

per:

a. conservare specie animali o biotopi determinati;

b. prevenire i danni causati dalla selvaggina;

c. lottare contro le epizoozie;

d. recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.

5 Allestiscono un elenco delle persone autorizzate per le eccezioni

previste nei capoversi 3 e 4.

Art. 3bis I Cantoni possono concedere autorizzazioni eccezionali per la caccia NE, NW Cormorano eccezionale di cormorani.

In questo contesto sarebbe utile accorciare di un mese il periodo di

protezione dei cormorani.

Art. 3 cpv. 1 lett. a Le seguenti specie vanno aggiunte alle specie protette: ZH

beccaccia (lista rossa), lepre comune (lista rossa), fagiano di monte

maschio (lista di preavvertimento), pernice bianca (lista di

preavvertimento, minaccia aggiuntiva dei cambiamenti climatici)

a. «la lepre comune, lo svasso maggiore, il codone, il moriglione, la Pro Natura e moretta tabaccata, l’orco marino, l’edredone, la pernice bianca, il organizzazioni di fagiano di monte maschio e la beccaccia sono protette». simili vedute (Pro Natura, Pusch, PSA, GLS, Bird Life, WWF, TIR)

Art. 3biscpv. 1 La lepre comune e la lepre variabile devono essere considerate specie oejv.ch

protette.

70/81 BAFU-D-DCD83401/958