Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine
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controllo). Gli obblighi riguardano esclusivamente le imprese interessate; alle autorità non sono conferiti nuove competenze né nuovi obblighi.
5.2 Ripercussioni sull’economia
I costi supplementari per l’economia sono risultati o risultano dai nuovi obblighi legali sanciti nel CO e dal numero delle imprese interessate. La presente ordinanza precisa unicamente gli obblighi di pubblicazione concernenti gli aspetti extrafinanziari conformemente al capo sesto del titolo trentesimosecondo CO, aggiornandoli e concretizzandoli rispetto alla versione vigente. Anche il numero delle imprese interessate è desumibile dal CO. L’ordinanza proposta non impone nuovi obblighi alle imprese interessate, ma li precisa soltanto. A livello di ordinanza, la normativa non causa dunque costi supplementari.
Non comprese nell’attuale definizione dell’articolo 964a CO, le PMI sono esonerate dall’obbligo di riferire sulle questioni climatiche. Possono tuttavia attuare gli obblighi dell’ordinanza su base volontaria. La revisione in corso delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari sancite dal CO prevede, tuttavia, un ampliamento del campo applicativo personale, che determina automaticamente anche un’estensione del campo di applicazione dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, non appena il disegno di legge entrerà in vigore. Ciò interesserà, in particolare, anche le PMI quotate in borsa, ma non le piccole imprese che rientrano nelle eccezioni previste dall’articolo 964b capoverso 1 AP-CO.
Il beneficio dell’ordinanza consiste in particolare nella disponibilità di dati eloquenti sulle questioni climatiche e sugli obiettivi climatici e compatibili con l’obiettivo svizzero del saldo netto pari a zero. Con gli adeguamenti proposti si tiene conto, nello specifico, degli sviluppi internazionali nell’ambito della standardizzazione, determinando un rafforzamento della comparabilità e dell’eloquenza della relazione.
5.3 Ripercussioni sull’ambiente
L’impatto positivo sull’ambiente auspicato con la presente ordinanza è raggiunto indirettamente con la precisazione delle disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari. Quanto più la pubblicazione dei rischi e dell’impatto sul clima derivanti dalle attività delle grandi imprese svizzere è eloquente e comparabile, tanto più gli investitori, i clienti, gli assicurati nonché le autorità politiche e di vigilanza potranno prendere decisioni informate. Ciò contribuisce a orientare i flussi finanziari verso attività più rispettose del clima.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La modifica dell’ordinanza si fonda, come l’ordinanza stessa, sull’articolo 964a e seguenti CO e sull’articolo 182 capoverso 2 Cost. (cfr. al riguardo il n. 1.8 del commento del 23.11.2022).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Con le modifiche proposte la Svizzera precisa il suo quadro giuridico, tenendo conto degli sviluppi internazionali nell’ambito della standardizzazione internazionale della relazione sulle questioni climatiche. Tuttavia, la Svizzera non ha assunto alcun impegno a livello internazionale nell’ambito della relazione sulle questioni climatiche. L’avamprogetto non pregiudica gli impegni internazionali della Svizzera e non ha alcuna incidenza diretta sugli accordi in vigore con l’UE.