Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 11 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

1 Situazione iniziale

1.1 Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari

Dopo che il 19 giugno 2020, nell’ambito della revisione del diritto della società anonima, il Parlamento aveva adottato un controprogetto indiretto all’iniziativa «Per imprese responsabili

– a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»1 (cosiddetta iniziativa per multinazionali responsabili) precedentemente respinta2, le disposizioni per una migliore protezione dell’essere umano e dell’ambiente sono state recepite nel Codice delle obbligazioni (CO)3 e sono applicabili dal 1° gennaio 2022. Esse si suddividono in due ambiti normativi: (i) «Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964a‒964c CO) e (ii) «Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile» (art. 964j‒964l CO). Il Consiglio federale ha concretizzato le disposizioni sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari attraverso l’adozione, il 23 novembre 2022, dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, entrata in vigore il 1° gennaio 20244.

1.2 Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

La presente ordinanza di esecuzione concretizza il contenuto dell’obbligo di riferire su aspetti extrafinanziari riguardanti le questioni climatiche sancito dal CO. In tal modo si intende tenere conto del carattere prioritario e dell’urgenza che il contenimento del cambiamento climatico ha a livello nazionale e internazionale. Da un lato, con la ratifica dell’Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a dimezzare entro il 2030 le sue emissioni di gas serra rispetto al 1990. Dall’altro, con la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)5, adottata il 30 settembre 2022 e la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2025, il diritto nazionale sancisce ora l’obiettivo climatico del saldo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050. La LOCli statuisce anche l’obiettivo di orientare i flussi finanziari nazionali e internazionali della piazza finanziaria svizzera verso tale obiettivo climatico. La Confederazione deve inoltre provvedere affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace al raggiungimento degli obiettivi climatici.

1.3 Necessità di agire e obiettivi

La presente modifica dell’ordinanza di esecuzione del 23 novembre 2022 persegue due obiettivi:

1. il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con

il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), di esaminare e, se necessario, di modificare la presente ordinanza al più tardi entro tre anni dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 1° gennaio 2027, nella prospettiva di rafforzare la comparabilità e l’eloquenza della relazione nonché tenendo conto degli sviluppi internazionali, in particolare nell’ambito della standardizzazione di quest’ultima a livello internazionale;

2. il 24 gennaio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di presentargli, d’intesa con il

DATEC, entro fine 2024 una revisione dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche al fine di recepire i requisiti minimi relativi ai cronoprogrammi delle imprese del settore finanziario intesi a garantire l’attuazione degli obiettivi climatici sanciti dalla LOCli6.

1FF 2017 5405. Numero dell’oggetto 17.060 «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente». Iniziativa popolare.

2 Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» (RU 2021 846; FF 2017 325).

3RS 220

4 RS 221.434

5 FF 2022 2403

6 FF 2022 2403